OCM VINO

Vigneti, dai diritti alle autorizzazioni

Dal 1° gennaio 2016 i primi non esisteranno più

La nuova Ocm (organizzazione comune
di mercato) per il periodo 2014-2020 ha
confermato l’abolizione di tutti i precendenti
strumenti di contenimento dell’offerta (Reg.
1308/2013):

- quote latte dal 1° aprile 2015;

- quote zucchero dal 1° ottobre 2017;

- diritti di impianto dei vigneti dal 1° gennaio
2016.

Anche la viticoltura apre la strada alla completa
liberalizzazione della produzione e
finisce un’epoca, durata 30 anni, di rigido
controllo degli impianti viticoli. Tuttavia,
per questo settore rimane un carattere di
eccezionalità nell’ambito della nuova Ocm
tramite un certo livello di programmazione
dell’offerta; infatti, contemporaneamente
all’abolizione dei diritti di impianto dei vigneti
dal 1° gennaio 2016, viene istituito un nuovo
sistema di autorizzazione all’impianto, che
– di fatto – rappresenta una liberalizzazione
controllata.

La fine dei diritti di impianto

Il sistema vigente oggi, è imperniato sul concetto
di “diritto di impianto o reimpianto”;
esso cesserà ufficialmente di esistere il 31
dicembre 2015
(tab. 1).

In sua sostituzione, è previsto un regime
transitorio dinamico
che può essere attivato
a scelta da parte degli Stati membri,
chiamato di autorizzazione all’impianto,
che avrà una durata dal 2016 al 2030. L’Italia
ha deciso di adottare tale regime.

Dal 1° gennaio 2016, i viticoltori che vorranno
impiantare nuovi vigneti non dovranno
più acquistare i “diritti” da un altro produttore
che espianta, ma dovranno richiedere l’autorizzazione
gratuita
, sulla base della disponibilità
dei singoli Stati. Questa la novità più rilevante, per i viticoltori, nell’ambito della riforma
della Pac 2014-2020.

Dal 1° gennaio 2016, i viticoltori che decidono
di espiantare un vigneto regolare riceveranno
un’autorizzazione all’impianto, che non
sarà trasferibile; quindi potranno solamente
impiantare il vigneto nella propria azienda,
senza possibilità di venderla.

Il viticoltore che intende espiantare un vigneto
può anche ottenere un reimpianto anticipato
di 4 anni, per l’entrata in produzione del
nuovo vigneto, prima dell’espianto dell’altro
vigneto. Il nuovo sistema di gestione del potenziale
produttivo, basato sulle autorizzazioni,
a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al
2030, metterà fine al sistema dei diritti di impianto
dei vigneti con l’obbiettivo di assicurare
una maggiore flessibilità alle imprese, ma
senza i rischi della temuta liberalizzazione.

Crescita dell’1% annuo

Dal 1° gennaio 2016, gli Stati membri possono
concedere autorizzazioni gratuite ad
impiantare nuovi vigneti per una quota non
superiore all’1% annuo del totale vigneto nazionale.

Gli Stati membri avranno la facoltà di ridurre
questa percentuale e limitarne il rilascio in zone specifiche (vini di qualità), tenendo conto
delle raccomandazioni dei Consorzi di Tutela
e/o Organizzazione di Produttori.

Se le richieste di autorizzazione saranno
superiori alla percentuale fissata dell’1%, le
autorizzazioni saranno concesse in proporzione
e/o in base a criteri di priorità: giovani
produttori, requisiti ambientali, ricomposizione
fondiaria, sostenibilità economica,
incremento della competitività aziendale e
di territorio, incremento della qualità dei prodotti
a Dop-Igp, aumento della dimensione di
aziende piccole e medie.

Questa clausola non significa che gli Stati
membri possono liberamente ridurre o limitare
la concessione di autorizzazioni all’impianto
di vigneti; anzi tali politiche restrittive
dovranno essere giustificate (es. rischio di
offerta eccedentaria o svalutazione dei prodotti
a Dop o Igp), al fine di contribuire ad un
aumento ordinato degli impianti vitati.

Fra diritto e autorizzazione

Sia il “diritto” d’impianto che il nuovo sistema
di “autorizzazione” hanno la stessa finalità,
quella di consentire al soggetto titolare di impiantare
un vigneto all’interno di un sistema
di contenimento dell’offerta; ciononostante le differenze sono notevoli tra diritto e autorizzazione
(tab. 2).

Innanzitutto, il diritto è oggi commercializzabile,
quindi si può venderlo senza la terra.
Questa opzione non è invece prevista nel sistema
francese, dove ogni diritto all’impianto
è sempre legato a una particella di vigneto. In
Italia, il diritto ha quindi un valore di mercato,
direttamente proporzionale alla domanda e
offerta di diritti d’impianto.

L’autorizzazione imita lo schema francese:
essa viene concessa dall’Autorità pubblica
(Stato o Regioni) e non può essere compravenduta
neppure a titolo gratuito. Con il nuovo
sistema di autorizzazioni, a ogni viticoltore
che espianta viene automaticamente concessa
la possibilità di richiedere un’autorizzazione
per il reimpianto del medesimo ettaro;
ma se l’autorizzazione non viene esercitata
nella sua azienda, si perde.

La grande differenza tra il sistema dei diritti
e quello delle autorizzazioni è quindi la
commerciabilità, con le sue conseguenze.
Il diritto, oltre ad una sua naturale scadenza
più ampia rispetto all’autorizzazione (cinqueotto
campagne a seconda delle regioni), consentiva
innanzitutto più opzioni al produttore:

- piantare il vigneto;

- vendere il diritto, separatamente dalla terra.

Il diritto aveva quindi un suo valore patrimoniale.

Cosa succederà
ai diritti in portafoglio?

Oggi, in Italia, sono in circolazione circa
50.000 ettari di diritti: di questi, il 90% sono
detenuti dai produttori, il resto è nelle riserve
regionali.

La nuova Ocm prevede che tutti questi diritti
in portafoglio possano essere convertiti in autorizzazioni nel momento in cui andrà a
regime il nuovo il sistema.

Dal 1° gennaio 2016, quindi, in Europa non
si avranno più diritti, ma solo autorizzazioni;
nessuna di queste potrà essere compravenduta
e ceduta a terzi.

La proroga italiana

In sede di negoziato sulla Pac 2014-2020,
proprio in considerazione dell’alto numero di
ettari detenuti in forma di diritti, l’Italia aveva
chiesto e ottenuto una proroga al termine di
conversione dei diritti in autorizzazioni.

Alla luce della normativa approvata, i produttori
potranno chiedere la conversione non
entro il 31 dicembre 2015, ma cinque anni più
tardi, i1 31 dicembre 2020. Da qui, decorrono
tre anni di validità del autorizzazione, per cui
il limite massimo per effettuare l’impianto del
vigneto autorizzato è il 31 dicembre 2023.
Nel frattempo, nel 2018 interverrà la revisione
di metà percorso della Pac.

Non ci sarà un doppio binario

Sempre in sede di negoziato si era ventilata
l’ipotesi di una sorta di doppio binario ovvero
la possibilità di mantenere in vita il sistema
dei diritti vigente, compresa quindi la possibilità
della commercializzazione.

L’ipotesi del doppio binario (diritti commercializzabili
in attesa di convertirli in autorizzazioni),
è preclusa e il sistema dei diritti di
reimpianto è formalmente abolito il 31 dicembre
2015.

Quello che la Commissione concede, in gran
sostanza, è solo un lasso di tempo maggiore
per dar modo a ogni azienda di valutare il
momento più opportuno di convenire il diritto
posseduto in autorizzazione. Trascorso infruttuosamente
questo tempo, il diritto cocomunque
decade ovvero, il 31 dicembre 2020
se il produttore non ha fatto richiesta di conversione,
al più tardi il 31 dicembre 2023 se
ha fatto richiesta di conversione, ma non ha
effettuato l’impianto (e qui si pagherà la relativa
sanzione).

Bisogna sottolineare che, con il nuovo sistema
autorizzativo, il settore viticolo manterrà
comunque una forma di regolazione, e sarà
l’unico a farlo nell’ambito della Pac, dato che
le quote latte e le quote dello zucchero saranno
definitivamente abolite.

Gli effetti su patrimonio viticolo

Il passaggio dai diritti di impianto al sistema
delle autorizzazioni avrà un grande impatto
sul potenziale viticolo nazionale.

Il diritto era una sorta di paracadute per il vigneto
Italia: consentiva a chi intendeva smettere
l’attività produttiva di cederlo ad altri
soggetti intenzionati invece a espandere il
proprio vigneto. Questo sistema non faceva
crescere il potenziale produttivo, ma ne limitava
il depauperamento.

Con il nuovo sistema di autorizzazioni, se
l’espianto è dovuto a cause economiche o
semplicemente all’età avanzata del titolare,
quell’ettaro di vigneto andrà perduto per
sempre, per due ragioni:

- l’autorizzazione è data nominalmente all’azienda
e ancorata alla sua superficie, per cui
se l’azienda cessa, scompaiono anche le sue
prerogative;

- la soppressione del regime dei diritti, a partire
dal 1° gennaio 2016, comporta la scomparsa
delle “riserve”, che avrebbero potuto
fungere da centri di raccolta delle autorizzazioni
non richieste a seguito di espianto.

In Italia, che ha visto e continua a vedere forti
erosioni della superficie, il sistema autorizzativo mostra un altro problema. Le
autorizzazioni consentono la possibilità di
ampliare le superfici a vite degli Stati membri
per una quota non superiore all’1% del totale
vigneto nazionale.

In Italia, il potenziale aumento del vigneto sarebbe
di circa 6.000 ettari annui. A ciò si aggiungono
i diritti in portafoglio e quelli delle
riserve, che ammontano a circa 50.000 ettari;
se venissero convertiti e piantati tutti nel giro
di due anni, allora entrerebbero anch’essi nel
calcolo dell’1%, contribuendo ad aumentare
leggermente gli ettari a disposizione.

Questa ragione è alla base della scelta del
Ministero di sbloccare i diritti detenuti nelle
riserve e dall’altra di revocare ove previsti i
limiti alla commercializzazione extra regione,
consentendo di sfruttare al massimo il
meccanismo delle compravendite fino al 31
dicembre 2015.

Per l’Italia, a questo punto, si pongono alcuni
scenari:

- quello peggiore, che vede un’ondata erosiva
di ampia portata (negli ultimi dieci anni
circa 7-8.000 ettari di vigneto l’anno non più
rimpiazzabili dalla compravendita dei diritti),
con richieste per nuove autorizzazioni che
non arrivano a coprire il massimale dell’1%
disponibile; in tal caso il saldo sarebbe zero
o addirittura in passivo.

- quello migliore, a fronte sempre di estirpi
fisiologici per 4-5.000 ettari, di avere richieste
che coprono i 6-7.000 ettari disponibili,
quindi con un saldo finale di crescita di 2.000
ettari circa.

Questo secondo scenario che prevede un
saldo positivo tra cessazioni e nuovi impianti
si produce se le autorizzazioni hanno un appeal appeal
per le aziende. Qui un ruolo fondamentale
avrà il meccanismo con cui verranno
concesse.

I Paesi possono agire in due fasi: per scremare
sin dall’inizio le domande, attivando
criteri preliminari di ammissibilità, e successivamente
- in caso comunque di domande in
eccesso - agendo con criteri di priorità.
Ricordiamo a questo proposito un dettaglio
non trascurabile, che deriva dall’architettura
istituzionale della gestione della materia agricola,
dove la Costituzione assegna un ruolo
centrale alle Regioni. Il sistema autorizzativo
dev’essere. quindi, condiviso con le Regioni:
è facilmente intuibile che i 6.000 ettari potenziali
finirebbero per essere suddivisi tra
21 Regioni e Province autonome che si troverebbero
con richieste massicce, e altre
invece con richieste inferiori al disponibile.

È evidente quindi la necessità di attivare dei
meccanismi di compensazione o travaso che
allungherebbero in maniera esponenziale i
tempi di rilascio delle autorizzazioni.

Sistema più rigido

Il nuovo sistema delle autorizzazioni permette
un incremento delle superfici (1%), ma è
più rigido dell’attuale sistema dei diritti di impianto,
in quanto:

- non consente di concentrare le autorizzazioni
là dove servono e in tempi brevi;

- non permette l’immediato trasferimento di
ettari da zone in crisi a zone in espansione,
penalizzando di fatto entrambe;

- non garantisce a regioni, zone, aziende che
hanno la possibilità di crescere la certezza di
avere le risorse per farlo in tempi e quantità
sufficienti allo scopo prefisso.

Ad esempio, un fenomeno come quello del
Prosecco, che ha drenato diritti di reimpianto
per 4.000 ettari in 4 anni, non sarebbe più
replicabile nelle modalità e nei tempi che lo
hanno caratterizzato.

Le conseguenze sono molto negative per un
Paese come l’Italia, che presenta un panorama
vitivinicolo molto variegato:

- non avendo più meccanismi di “travaso”
tra produttori o “riserve” dove far confluire
le autorizzazioni non esercitate a seguito di
espianto, non mette al riparo da dinamiche
di crisi del sistema produttivo che portino a
massicci abbandoni, come verificatisi negli
anni recenti;

- un saldo negativo tra espianti e nuovi impianti
si ripercuote sull’1% della dotazione
complessiva di autorizzazioni disponibile
l’anno seguente, attivando una sorta di meccanismo
involutivo del patrimonio vitato nazionale
da cui sembra difficile uscire.

Per alleggerire gli effetti negativi di questo
nuovo sistema, due sono fattori che l’Italia
deve valutare con grande attenzione:
- i criteri di selezione delle domande;

- il soggetto gestore delle concessioni.
La scelta dell’Italia di revocare i limiti alla commercializzazione
extra regione, consentendo
di sfruttare al massimo il meccanismo delle
compravendite fino al 31 dicembre 2015, va
nella giusta direzione.

Questa celta sarà prevista in un decreto ministeriale
di prossima emanazione.

Conclusioni

I diritti di impianto sono una garanzia della viticoltura
di qualità legata al territorio, che ha
accompagnato l’espansione delle vendite di
vino, con una crescita regolare del vigneto
che ha contribuito a mantenere l’equilibrio tra
offerta e domanda.

L’abolizione dei diritti d’impianto genera conseguenze
economiche e sociali gravi per il
nostro Paese con rischi di eccedenze di produzione
e di delocalizzazione in zone a più
alta resa per ettaro.

Il vino è il fiore all’occhiello del commercio
agroalimentare italiano (4,4 miliardi di euro)
con un fatturato di 10,7 miliardi di euro e riveste
un ruolo strategico dal punto di vista
economico e occupazionale in molte aree
del Paese.

La gestione degli impianti è importante per
tutti i tipi di vino, sia Dop e Igp che quelli senza
indicazione geografica; anzi le criticità della
liberalizzazione sono ancora più marcate per
i vini senza indicazione, in particolare quelli
varietali, ai quali non è possibile applicare
strumenti aggiuntivi di regolamentazione.

Allegati

Scarica il file: Vigneti, dai diritti alle autorizzazioni
Vigneti, dai diritti alle autorizzazioni - Ultima modifica: 2014-12-03T00:00:00+01:00 da Redazione Terra e Vita
Vigneti, dai diritti alle autorizzazioni - Ultima modifica: 2014-12-03T16:34:14+01:00 da Redazione Terra e Vita

26 Commenti

    • La conversione dei diritti in autorizzazioni è pressoché solo relativa al potenziale viticolo iscritto o del potenziale viticolo detenuto in portafoglio a titolo di diritto di reimpianto non riguarda invece i vigneti mai denunciati. I termini per la regolarizzazione dei vigneti previsti dal reg. Ue 1234/2007 del 22.10.2007 (art. 85/ter) sono ampiamente scaduti dal 31.12.2009 e quindi non è possibile effettuare alcuna sanatoria se non utilizzando diritti di reimpianto da collocare. Tuttavia solo per i vigneti impiantati prima del 1.9.1998, potrebbero essere applicabili le disposizioni del reg. 822/1987 e le disposizioni nazionali relative alle condizioni indicate dal Reg. Ce 1493/1999 e dal successivo 1227/2000, nelle sole Regioni che avranno presentato l’inventario del proprio potenziale viticolo e a condizione che questo inventario sia stato approvato dai servizi della Commissione. Per i vigneti abusivi impiantati dopo il 1.9.1998 l’unica possibilità prevista dal regolamento è invece l’estirpazione (vedi nota della Commissione 20.7.2000).
      Ricordiamo però che i conduttori di un vigneto ad uso familiare, il cui vino non può essere destinato alla vendita, con una superficie vitata inferiore a 1.000 metri quadri (0,10 ha) rimangono esonerati dalla regolarizzazione.
      Pertanto si consiglia al lettore, non sapendo per altro dove sono collocati i vigneti abusivi, di contattare un tecnico esperto e verificare con lo stesso anche la specifica normativa Regionale.

      Luciano Boanini

    • Fino al 31.12.2015 i diritti di reimpianto dei vini ai sensi del Reg. Ue 1234/2007 del 22.10.2007 art.85 decies erano diritti reali e pertanto l’atto di vendita con il relativo trasferimento erano definitivi. Il soggetto che li ha acquistati diveniva definitivamente il legittimo titolare del diritto.
      Dal 1.1.2016 i diritti di reimpianto sono passati al regime delle autorizzazioni e pertanto il trasferimento del diritto non può più essere scisso dall’acquisto dell’azienda titolare del diritto stesso o almeno dei terreni vitati con le caratteristiche viticole previste dal disciplinare adeguate agli stessi.
      Pertanto non è possibile richiedere revocare il trasferimento l’unica possibilità è che lei acquisti dei vigneto con le relative autorizzazioni o verifichi la disponibilità di autorizzazioni nella riserva regionale. Ovviamente nel caso esista un disponibilità deve verificare anche il costo in quanto il trasferimento del diritto non è a titolo gratuito.
      Luciano Boanini

  1. Buongorno, un vigneto famigliare impiantato del 2016, potrà essere convertito in futuro dallo stesso proprietario in produttivo?

    • Se lei per vigneto familiare intende un impianto viticolo in deroga dal disposto dall’art. 85 decies del Reg. Ue 1234/2007 della superficie massima autorizzabile di mq. 1.000, concesso come diritto di nuovo impianto per superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare a proprietari e/o conduttori di aziende agricole e terreni agricoli che non dispongono di altre superfici vitate e che si impegnano a non commercializzare le produzioni ottenute la risposta non può che essere del tutto negativa. Infatti il regolamento comunitario (art. 62 co 1 lett. d) del Reg. Ue 555/2008) prescrive sia il divieto di cessione del diritto (fino al 31.12.2015) e dal 01.01.2016 la non convertibilità in autorizzazione del suddetto diritto e addirittura che l’estirpazione di superfici autorizzate per il consumo familiare non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto. Inoltre è vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti dalle superfici autorizzate per il consumo familiare. In caso di violazione della disposizione tale superfici sono considerate vigneti abusivi soggetti alla disciplina sanzionatoria vigente.
      Luciano Boanini

  2. Salve,sono nuovo nel settore,ma ho ereditato un terreno che risulta registrato da circa 60 anni come vigneto! Se volessi creare un azienda vitivinicola avrei comunque bisogno di comprare quote o non sono previste per terreni già esistenti e accatastai come vigneti? Grazie

    • Il DM 15 dicembre 2015, n. 12272, fatti salvi specifici casi di esenzione (come, ad esempio, il consumo familiare), prevede che, a partire dal 1° gennaio 2016, i vigneti da uva da vino possano essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa un’autorizzazione, eventualmente anche proveniente dalla conversione dei diritti ante 31 dicembre 2015, in quest’ultimo caso convertibile fino al 31 dicembre 2020.
      Qualora non si disponga dei diritti d’impianto ante 31 dicembre 2015 si dovrà verificare la disponibilità di autorizzazioni nella riserva regionale o richiedere (in modalità telematica in ambito Sian, dal 15 febbraio al 31 marzo di ciascun anno) autorizzazioni per nuovi impianti previste dal nuovo regime (Capo II, artt. da 5 a 9, relativo alle “autorizzazioni per nuovi impianti” del DM sopra citato).
      Tuttavia, nel caso esposto dal lettore, la circolare Agea del 1° febbraio 2016 (che reca le disposizioni attuative del DM 15 dicembre 2015, n. 12272) prevede il trasferimento delle autorizzazioni per eredità a causa della morte del produttore che aveva ricevuto le autorizzazioni stesse.

      Occorre considerare tuttavia che il richiedente dovrà effettuare la domanda sulla base delle informazioni e dei dati presenti sul proprio fascicolo aziendale (comprensivo tra l’altro anche del titolo di conduzione e dei dati cartografici) il cui aggiornamento rispetto alla consistenza territoriale in termini di superfici vitate – di per sé obbligatorio in termini generali – è nello specifico un requisito necessario e pertanto utile all’ammissibilità della domanda stessa.
      Per quanto riguarda inoltre l’avvio di un’azienda vitivinicola, come prospettato dal lettore, si precisa che la disponibilità di autorizzazioni d’impianto rappresenta una condizione in tal senso necessaria seppure la disciplina UE e nazionale prevede (oltre alla gestione viticola-enologica e accanto al soddisfacimento dei requisiti igienico-sanitari) anche altri adempimenti di natura contabile-amministrativa, sinteticamente riconducibili alla
      • presentazione, rispettivamente entro il 15 novembre ed il 15 dicembre di ciascun anno, delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vitivinicola previste dal Reg. (CE) 436/2009 (articolo 8)
      • preventiva notifica all’Ufficio ICQRF territorialmente competente della planimetria di cantina prevista dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82 (articolo 15), provvista dell’indicazione dei serbatoi e dei vasi vinari
      • preventiva vidimazione, la tenuta e l’aggiornamento – per ciascun stabilimento enologico e/o deposito – dei registri di cantina o conti speciali previsti dal Reg. (CE) 436/2009 (artt. 36 e seguenti) (dal 1° gennaio 2017 i registri di cantina saranno tutti telematici e dematerializzati sul portale Sian)
      • gestione dei documenti di trasporto speciali per i prodotti vitivinicoli
      • gestione delle preventive comunicazioni relative a talune pratiche e trattamenti enologici previsti dal Reg. (CE) 606/2009
      • gestione, in caso di produzione di vini Dop e/o Igp, dei rapporti e delle comunicazioni con gli enti terzi di certificazione incaricati di svolgere controlli rispetto a quanto previsto dai disciplinari di produzione

      Marco Tullio Parisi

  3. Buongiorno, dispongo un terreno agricolo sul quale ho espiantato un vecchio vigneto ricevendo i relativi diritto si reimpianto. Data la mia eta’ non intendo reimpiantare nuovo vigneto e pertanto intendo venderlo. La domanda è questa: se chiedo l’autorizzazione al reimpianto del vigneto posso nel frattempo vendere il terreno con l’autorizzazione in atto? In caso affermativo la nuova autorizzazione a chi viene rilasciata ? Ringrazio ae vorra’ rispondermi e saluto distintamente.

    • Si premette che il caso prospettato dal lettore non è esplicitamente normato, considerando che la circolare Agea del 1° febbraio 2016 – relativa alle disposizioni attuative del DM 15 dicembre 2015, n. 12272 – prevede specifici casi di trasferimento delle autorizzazioni (eredità per morte del produttore, successione anticipata, fusione o scissione aziendale) e tra queste non cita la compravendita, totale o parziale, dell’azienda viticola.
      Pertanto, allo stato attuale, si è del parere che – fatti salvi i casi sopra indicati – le autorizzazioni, non essendo trasferibili a titolo oneroso, siano utilizzabili nella solo stessa azienda autorizzata e pertanto non cedibili in caso di compravendita.
      Si reputa altresì opportuno tuttavia rappresentare il caso specifico alla competente Regione o Provincia autonoma cui peraltro il titolare dei diritti ante 31 dicembre 2015 dovrà comunque inoltrare (entro il 31 dicembre 2020 ma ferma restando tuttavia la data di scadenza del diritto) la domanda di conversione alle autorizzazioni.
      In ogni caso si consiglia di prestare attenzione alla validità del diritto dato che, per quanto riguarda la tempistica (articolo 13 del DM 15 dicembre 2015, n. 12272)
      • i diritti ante 31 dicembre 2015 possono essere convertiti solo se ancora validi
      • l’autorizzazione rilasciata dalla conversione di un diritto ha la stessa validità residua del diritto
      • le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di conversione
      Sul punto la rubrica fornirà ulteriori aggiornamenti.

      Marco Tullio Parisi

  4. Salve sono Nucio, volevo sapere: In un vigneto in disuso da 20 anni(1500mq) le quote o autorizazioni si possono recuperare o sono ormai perdute?Il vigneto si trova in Sardegna (Gallura)

    • Preliminarmente è fondamentale verificare i dati e le informazioni presenti sul fascicolo aziendale che deve essere aggiornato rispetto alla reale situazione della particella, aggiornamento che tra l’altro rappresenta in tal caso anche una condizione necessaria per l’ammissibilità delle domande di impianto/reimpianto.
      Il lettore potrà poi rappresentare lo specifico caso alla competente Regione Sardegna, destinataria dell’eventuale domanda di estirpazione, anche al fine di verificare la sussistenza degli ex diritti d’impianto e se del caso procedere – secondo la disciplina prevista dal DM 15 dicembre 2015, n. 12272 in vigore dal 1° gennaio 2016 – all’estirpazione del vigneto ed al successivo reimpianto.
      Sul piano generale, oltre alla procedura standard prevista all’articolo 11 del DM 15 dicembre 2015, n. 12272, si segnala che, nel caso la superficie da reimpiantare corrisponda alla superficie dove è avvenuta l’estirpazione (articolo 12, comma 2, del DM)
      • le autorizzazioni sono da considerarsi concesse automaticamente alla data dell’estirpo
      • il produttore deve presentare, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale ha effettuato l’estirpazione, una comunicazione ex post alla competente Regione (che effettuerà il controllo sull’avvenuto estirpo)
      Ad esempio: se l’estirpo avviene il 30 settembre del 2016, il viticoltore, entro il 31 luglio 2017, effettua la comunicazione di avvenuto estirpo che funge da domanda di autorizzazione ex post e da autorizzazione con scadenza 30 settembre 2019.
      Si precisa in ultimo che, ai sensi dell’attuale regime, sono esenti dal sistema di autorizzazione le superfici vitate i cui prodotti sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

      Mario Tullio Parisi

    • Si premette che il DM 15 dicembre 2015, n. 12272 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione, eventualmente anche proveniente dalla conversione dei diritti ante 31 dicembre 2015.
      Per quanto riguarda gli estirpi eseguiti prima del 31 dicembre 2015 – come nel caso rappresentato dal lettore – la circolare AGEA del 1° febbraio 2016 (che stabilisce le disposizioni attuative del DM 15 dicembre 2015, n. 12272) prevede infatti il rilascio di un conseguente diritto di impianto, fermo restando tuttavia l’avvenuto soddisfacimento degli adempimenti stabiliti dalla competente Regione o Provincia autonoma relativamente alla comunicazione di avvenuto estirpo ed al conseguente collaudo che, precisa la circolare AGEA, devono avvenire secondo le procedure regionali.
      Premesso quanto sopra, considerando comunque la sussistenza di autorizzazione o, al 1° gennaio 2016, di un diritto valido e convertibile (entro il 31 dicembre 2020 ma ferma restando tuttavia la data di scadenza del diritto stesso), il lettore, sentita in ogni caso la competente Regione in merito alla procedura tecnico-amministrativa, potrà procedere al reimpianto secondo la procedura standard, applicabile nei casi in cui il conduttore realizza l’impianto su una superficie diversa da quella estirpata.

      Marco Tullio Parisi

  5. salve a tutti, qualcuno sa dirmi se per impiantare un vigneto di famiglia (per uso personale) su un appezzamento di terreno di circa 650 mq occorrono autorizzazioni? premetto che sono un privato cittadino e non sono nemmeno bracciantre agricolo.
    grazie

    • L’attuale regime, disciplinato a livello nazionale dal DM 15 dicembre 2015, n. 12272, prevede specifici casi di esenzione alle autorizzazioni, tra i quali i vigneti atti a dare vino destinato esclusivamente al consumo familiare del conduttore.
      È tuttavia necessario rappresentare il caso specifico alla competente Regione o Provincia autonoma che, con proprio provvedimento, avrà stabilito a livello locale le modalità operative di comunicazione e di notifica dell’impianto.
      Si rammenta che la superficie vitata destinata al consumo familiare non deve superare 1.000 mq (0,10 ettari), il vino ottenuto non può essere destinato alla vendita ed il conduttore non deve produrre vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali (articolo 1 del Reg. (CE) 560/2015).

      Marco Tullio Parisi

  6. Buon pomeriggio
    ho un impianto di circa di 2ettari di produzione di vino DOC, sono intenzionato ad eseguire l’espianto, posso ancora vendere le quote e come?

    Grazie anticipatamente per una risposta

    Distinti Saluti

    Giovanni colatosti

    • Per quanto riguarda l’espianto del vigneto, la circolare AGEA del 1° febbraio 2016 – relativa alle disposizioni attuative del DM 15 dicembre 2015, n. 12272 – prevede, ai fini del rilascio delle autorizzazioni a favore dei produttori che hanno estirpato una superficie vitata, la presentazione di una richiesta alla competente Regione o Provincia autonome che effettuerà tra l’altro un controllo in merito all’avvenuto estirpo.
      Tuttavia, il nuovo regime, vigente dal 1° gennaio 2016, prevede la concessione delle autorizzazioni per reimpianti viticoli (così come per i nuovi impianti) senza costi a carico dei produttori, in modo da evitare (conformemente al Considerando 56° del Reg. (CE) 1308/2013) ogni forma di potenziale speculazione. Le autorizzazioni non sono quindi trasferibili a titolo oneroso e pertanto non possono essere compravendute né cedute a terzi ma sono utilizzabili – entro tre anni dal rilascio – solo dal beneficiario.
      Ciò nonostante, la circolare AGEA del 1° febbraio 2016 stabilì alcuni particolari casi di deroga, cioè di trasferibilità delle autorizzazioni, quali l’eredità per morte del produttore, la successione e la successione anticipata, la fusione o scissione aziendale.
      Oltre ai casi menzionati, il Mi.P.A.A.F, con la Circolare prot. 5852 del 25 ottobre 2016, ha recentemente aggiunto ulteriori casi per i quali è ammessa la deroga (matrimonio/unione civile, separazione, divorzio/rottura di unione civile, cambio dello status giuridico o della denominazione dell’azienda, creazione o adesione ad una cooperativa), chiarendo tra l’altro che anche la vendita (o l’affitto) di una particella vitata o dell’intera impresa non autorizza il trasferimento delle autorizzazioni all’acquirente (o al locatario).
      Marco Tullio Parisi

  7. Salve.
    Ho comprato un casale con 5.700 mq di terreno in zona doc provincia di Frosinone. Posso piantare un vigneto?
    Grazie.

    • L’attuale disciplina ammette l’impianto di vigneti da uva da vino solo in presenza di un’autorizzazione rilasciata dalla Regione territorialmente competente, eventualmente anche proveniente dalla conversione dei diritti ante 31 dicembre 2015, in quest’ultimo caso convertibile fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre la relativa scadenza.
      Qualora – come appare nel caso specificato dal lettore – non si disponga dei diritti d’impianto ante 31 dicembre 2015 è necessario richiedere (in modalità telematica in ambito SIAN, dal 15 febbraio al 31 marzo di ciascun anno) autorizzazioni per nuovi impianti previste dal nuovo regime (Capo II, artt. da 5 a 9, relativo alle “autorizzazioni per nuovi impianti” del DM 15 dicembre 2015, n. 12272), fermo restando in ogni caso l’aggiornamento e la validazione del fascicolo aziendale.
      Si precisa tuttavia che nel caso invece il lettore abbia interesse ad impiantare un vigneto destinato al solo consumo familiare, è prevista una specifica esenzione al regime autorizzativo sopra indicato. In tal caso la superficie vitata destinata al consumo familiare non dovrà superare 1.000 mq (0,10 ettari) ed il vino ottenuto non può essere destinato alla vendita ed il conduttore non deve produrre vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali (articolo 1 del Reg. (CE) 560/2015).
      In ogni caso, è necessario rappresentare il caso specifico alla competente Regione o Provincia autonoma che potrà fornire specifiche indicazioni al riguardo e che, per quanto riguarda il vigneto destinato al consumo familiare del conduttore, potrà aver stabilito a livello locale, con proprio provvedimento, le modalità operative di comunicazione e di notifica dell’impianto.
      Marco Tullio Parisi

  8. Buongiorno, ho ereditato due distinti appezzamenti di terreno su cui insistono vigneti impiantati rispettivamente da circa trenta e da circa 60 anni. Suddetti appezzamenti sono registrati in catasto come “vigneto”, ma il precedente proprietario (defunto) già da circa 20 anni non ha più presentato nessuna dichiarazione di produzione. Vorrei sapere se:
    A) ho l’obbligo di estirpare i vigneti;
    B) legalmente posso detenerli pur non essendo imprenditore agricolo o coltivatore diretto, e se si con quali adempimenti.
    C) posso eventualmente espiantarli per reimpiantarli?

    Vigneti in Sardegna di vitigno per cui esiste un disciplinare DOC (Vernaccia di Oristano)

  9. salve, facendo delle visure catastali ho scoperto di avere dei terreni i quali risultano essere vigneti …… mi chiedo cio presume che in quelle particelle di terreno ci siano viti piantate ??? qualora cosi non fosse perché terreni abbandonati potrei piantare un vigneto dato la superficie riportata in catasto????

  10. Salve, stiamo acquistando una proprietà in costiera amalfitana, è composta da un casolare dove vorremmo destinarla a cantina vinicola. Oltre al casolare c’è un appezzamento di terreno terrazzato di circa 6500 mq e vorremmo capire se è possibile impiantare delle viti per trasformarle e commercializzarle. Sapreste dirmi a chi posso rivolgermi per maggiori info?

  11. Avrei intenzione di piantare 1000/1500 viti per mio uso personale e vinificare per consumo famigliare su terreno di mia proprietà, mi chiedo se è possibile senza problematiche burocratiche.
    in attesa cordialmente franco torcello

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