Vendita del fondo confinante, prelazione anche per lo Iap

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cherry tree in bloom
Importante novità nel Collegato agricolo, in via di approvazione. L’esercizio del diritto da parte dell’affittuario insediato sul terreno venduto continuerà ad essere riservato soltanto al coltivatore diretto

L’art. 1, comma 3, del “Collegato agricolo” prevede un’importante novità per il mondo agricolo e una rilevante modifica della L. n° 817/71, in materia di prelazione agraria per il caso della vendita del fondo confinante.

La norma allarga la platea dei soggetti titolati all’esercizio del diritto di prelazione, includendo anche la figura del proprietario Iap, equiparando la figura a quella del coltivatore diretto, quando il fondo sia confinante.

La prelazione dello Iap non è viceversa riconosciuta per il caso dell’affittuario del fondo offerto in vendita.

Allo stato, si rammenta che la prelazione agraria, in caso di vendita, è prevista in due casi:

-   all’affittuario del fondo offerto in vendita (art. 8 L. 590/65);

-   al proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita (art. 7 L. n. 817/71)

e ciò unicamente per la figura del Cd.

In buona sostanza, la nuova normativa, qualora approvata in via definitiva, riconosce il diritto di prelazione alla figura dello Iap ma unicamente per il caso di vendita di fondo confinante; l’esercizio del diritto da parte dell’affittuario insediato sul terreno venduto continuerà ad essere riservato unicamente al coltivatore diretto.

Un ulteriore limite che differenzia ancora le figure del Cd e dello Iap è quello relativo alla necessità, per lo Iap, iscrizione alla gestione agricola Inps, che per il Cd non è prevista (se non quale elemento probatorio).

Un ulteriore limite è dato dalla natura “soggettiva” del diritto, che pare quindi essere escluso per le società di persone o di capitali “gestite” da un soggetto Iap.

Si ricorda che, viceversa, il diritto di prelazione (sia all’affittuario insediato sul terreno che al confinante) è riconosciuto alla società in cui sia presente un Cd (art. 2, c. 3, Dlgs. n. 99/2004); tale diritto è peraltro limitato alle sole società di persone, in cui almeno il 50% dei soci sia coltivatore diretto, risultante dal Registro delle imprese.

In ogni caso, si sottolinea la valenza della nuova normativa in via di perfezionamento poiché coerentemente viene perseguito l’obiettivo di favorire l’accorpamento fondiario e la creazione di aziende più estese e maggiormente competitive.

 

 

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Vendita del fondo confinante, prelazione anche per lo Iap - Ultima modifica: 2016-03-24T12:03:29+01:00 da Sandra Osti

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