Una Rete di qualità contro il caporalato

solidarietà
Al via la presentazione delle istanze di adesione da parte delle imprese agricole. Il piano di lotta ministeriale

La “Rete del lavoro agricolo di qualità” è partita il 1° settembre scorso con l’apertura del portale Inps che consente alle singole aziende di procedere alla richiesta di iscrizione alla Rete stessa. Questo innovativo strumento di gestione del lavoro agricolo, previsto dall’art. 6, c. 1, del Dl. 91/2014 (conv. con mod. dalla L. 11/8/2014, n. 116) servirà a combattere in maniera più efficace il lavoro nero in agricoltura e soprattutto il criminoso fenomeno del caporalato. Le domande di adesione alla Rete verranno esaminate dalla Cabina di regia, presieduta dall’Inps. Gli operatori agricoli che chiederanno di essere iscritti nella Rete riceveranno in pratica, un vero e proprio attestato di “qualità” con riferimento alla gestione dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori in quanto i controlli effettuati dalla Cabina di regia avranno accertato la regolarità di tutti i rapporti di lavoro gestiti dall’azienda stessa. I controlli e le ispezioni condotte dal ministero del Lavoro saranno indirizzati principalmente a quelle imprese agricole non aderenti alla rete stessa, fatte salve determinate eccezioni: -  richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall’Autorità giudiziaria o da autorità amministrative; -  imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di imposte sui redditi e Iva. C’è poi la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

 Le misure d’intervento del piano di lotta ministeriale

Il piano di lotta, messo a punto dal Ministro Maurizio Martina e dal suo collega della Giustizia, Andrea Orlando, le cui norme di attuazione verranno contenute in un disegno di legge di prossima emanazione, prevede 4 misure d’intervento: CONFISCA: obbligatoria la confisca del prodotto o del profitto del reato, oltre che delle cose utilizzate per la sua realizzazione (ad es. i mezzi utilizzati per accompagnare i lavoratori sul luogo di lavoro, gli immobili destinati ad accoglierli per la notte), in modo che la decisione sulla destinazione di questi beni non sia più affidata alla valutazione discrezionale del giudice, caso per caso. Si eseguirà inoltre l’applicazione della confisca per equivalente su altri beni di cui il condannato abbia la disponibilità, per il caso in cui non sia possibile attuare quella in forma diretta. INTERMEDIAZIONE ILLECITA: e sfruttamento del lavoro (art. art. 603 bis c.p.) si aggiungono all’elenco dei reati per i quali può operare la confisca cosiddetta estesa o allargata. La sua applicazione non è subordinata all’accertamento di un “nesso” tra i reati enunciati nella norma di riferimento e i beni oggetto del provvedimento di confisca. RESPONSABILITÁ IN SOLIDO: si aggiungerà il reato di caporalato (art. 603 bis c.p.) tra quelli per i quali si determina la responsabilità amministrativa da reato da parte degli enti. INDENNIZZO ALLE VITTIME: si inserirà il reato di c.d. caporalato nell’elenco di quelli per cui si debba riconoscersi il diritto della vittima all’indennizzo a carico dello Stato.             M.D.

Una Rete di qualità contro il caporalato - Ultima modifica: 2015-09-11T09:39:55+02:00 da Sandra Osti

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