Il regime di esonero Iva non sarà abolito nel 2017

esonero

Nel maxiemendamento al disegno di legge di Stabilità per l’anno 2016, su cui il governo ha chiesto e ottenuto la fiducia lo scorso 20 novembre dal Senato, e ora all’esame della Camera, non è più prevista l’abrogazione del regime di esonero Iva per i produttori agricoli.

Il disegno di legge originario, infatti, prevedeva che il regime di esonero scomparisse a partire dal periodo d’imposta 2017.

Il governo ha quindi accolto le richieste avanzate dalle associazioni professionali, che avevano già trovato un riscontro positivo durante l’esame del provvedimento da parte delle commissioni parlamentari del Senato.

Un sospiro di sollievo, certo salvo sorprese, per i produttori agricoli che, nell’anno precedente, hanno conseguito un volume d’affari, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli ed ittici (compresi nella Tabella a, parte prima, allegata al Dpr 633/72), non superiore a € 7.000: continueranno ad essere esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale (ma escluse eventuali operazioni intracomunitarie), fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.


Il regime di esonero Iva non sarà abolito nel 2017 - Ultima modifica: 2015-12-09T08:00:49+01:00 da Sandra Osti

12 Commenti

  1. Si chiede se è stato abolito il regime di esonero agricolo volume affari <7.000 euro , oppure per l'anno d'imposta 2016 è ancora valido

    • Nella bozza dell’ultima Legge di Stabilità era prevista l’abolizione del regime di esonero Iva. Si tratta del regime applicato dai produttori agricoli che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli. E’ definito di “esonero” perché chi vi rientra è esonerato dall’emissione delle fatture di vendita, dalla tenuta della contabilità, dalla presentazione delle dichiarazioni Iva e Irap e dall’iscrizione al Registro delle Imprese. Per le cessioni di beni l’obbligo di fatturazione è posto a carico degli acquirenti, se in possesso di Partita Iva, che devono emettere l’autofattura, applicando l’Iva nella misura corrispondente alle percentuali di compensazione, fissate con decreto ministeriale per categorie di prodotti. Gli unici adempimenti posti a carico dell’agricoltore consistono nella numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle copie delle autofatture. Nel caso di vendita diretta a privati non si deve emettere né lo scontrino né la ricevuta fiscale. Il regime di esonero cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui è superato il limite di 7.000 euro o nello stesso anno, qualora sia superato il limite di 1/3 per le operazioni diverse dalla cessione di prodotti agricoli.
      Con l’abolizione del regime di esonero, detti agricoltori avrebbero automaticamente applicato il regime speciale Iva di cui all’art. 34 del Dpr n. 633 del 26/10/1972, che prevede l’applicazione dell’Iva ordinaria nelle fatture emesse e la detrazione in modo forfetario in base alle percentuali di compensazione (si versa all’Erario l’eventuale differenza tra aliquota ordinaria e aliquota di compensazione).
      Tuttavia, nella versione definitiva della Legge di Stabilità, è stata eliminata la disposizione che abrogava il regime di esonero. Pertanto, nulla è cambiato rispetto allo scorso anno: in presenza delle condizioni descritte si applica automaticamente il regime di esonero Iva.

      Barbara Segato

    • L’art. 34 del DPR n. 633 del 26/10/1972 definisce i produttori agricoli in regime di esonero IVA: “i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro (…)”. Il volume d’affari è dato dalla somma degli imponibili di tutte le operazioni attive fatturate in un anno solare. L’altra condizione richiesta per il regime di esonero è che il volume d’affari sia costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici, compresi nella I parte della tabella A allegata al DPR citato.
      Si ricorda che gli agricoltori che rientrano nel regime di esonero non sono tenuti ai seguenti adempimenti:
      emissione delle fatture di vendita;
      registrazione delle fatture e tenuta della contabilità;
      emissione di scontrino o ricevuta fiscale nel caso di vendita diretta a privati;
      presentazione della dichiarazione annuale IVA.
      L’agricoltore che rientra in detto regime IVA è anche esonerato dall’iscrizione al Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio. Gli acquirenti di beni presso detti agricoltori, se sono titolari di Partita IVA e agiscono nell’esercizio di impresa, devono emettere autofattura, e consegnarne copia al venditore.
      Gli unici adempimenti cui sono tenuti i produttori agricoli in regime di esonero consistono nella numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle copie delle autofatture ricevute e nella presentazione annuale dell’elenco clienti/fornitori (“spesometro”).
      Le aziende che applicano il regime di esonero IVA sono relativamente numerose; si può trattare di aziende con modeste superfici, oppure di aziende che sono ancora nella fase iniziale di avvio dell’attività. Il lettore potrà consultare i dati ufficiali relativi alle aziende agricole italiane nel sito internet http://www.istat.it, nell’argomento “Agricoltura” alla voce “CensimentoAgricoltura2010”. Tutte le aziende agricole presenti in Italia (sono 1.620.884) sono suddivise in diverse classi di dimensione economica. La dimensione economica è un parametro diverso dal volume d’affari, che è invece un concetto puramente fiscale, ma si può comunque avere un’idea della grandezza delle aziende agricole italiane.

      Barbara Segato

  2. ma lo spesometro (ex elenco clienti e fornitori) gli agricoltori con volume d’affari inferiore a 7000 euro lo devono comunque inviare?

    • Gentile lettore,
      come abbiamo illustrato nella Rivista, l’unico caso di esenzione dallo spesometro che la legge ha disposto è a favore dei produttori agricoli che operano in regime di esenzione dall’Iva «situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
      I produttori agricoli in regime di esonero Iva che operano in zone diverse sono dunque soggetti all’obbligo dello spesometro, ma «…in una modalità che sia compatibile con il regime semplificato» loro riservato, come indicato nella recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E dello scorso 7 febbraio. Infatti, l’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972 stabilisce che il produttore agricolo deve esclusivamente numerare e conservare le fatture e le bollette doganali, e che chi acquista beni o servizi dall’agricoltore esonerato deve emettere la cosiddetta “autofattura” e consegnarne copia al produttore agricolo.
      Ai fini delle spesometro, quindi, i produttori agricoli esonerati Iva operanti in zone non montane, dovranno inviare i soli dati delle autofatture emesse dai cessionari.
      Ricordo infine che i produttori agricoli possono operare in regime di esonero Iva se nell’anno solare precedente non solo hanno conseguito un volume d’affari non superiore a 7.000 euro costituito, ma tale volume d’affari è costituito, per almeno 2/3, da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, parte prima, allegata dal Dpr 633 del 1972.
      Ovviamente, un produttore agricolo che abbia rinunciare al regime di esonero non va considerato esonerato.

      Corrado Fusai

  3. Buongiorno. Come si può fare autonomamente lo spesometro x un produttore esonerato? Oppure bisogna comunque rivolgersi ad un patronato ovvero ad un commercialista? Grazie

    • Gentile lettore,

      ad un Patronato certamente non ci si può rivolgere, poiché si tratta di istituti, promossi da organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o professionali dei lavoratori autonomi, per assistere i cittadini nelle pratiche previdenziali ed assistenziali verso Inps, Inail ed enti simili.
      Ci si può certamente rivolgere ad un commercialista, o anche al servizio fiscale di una delle organizzazioni professionali agricole.
      Lei chiede se è possibile farlo autonomamente. È una libera scelta, che dipende anzitutto dalla propria conoscenza della materia. In questo caso, naturalmente, occorre sapere quali dati vanno trasmessi ed avere a disposizione un software in grado di produrre il file da inviare all’Agenzia delle Entrate che rispetti le specifiche tecniche richieste. Un software di compilazione è disponibile gratuitamente anche sul sito della stessa Agenzia delle Entrate.
      Spero di farLe cosa utile riportandole il link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/operazioni+rilevanti+fini+Iva/

      Corrado Fusai

  4. Buonasera.
    Ho una piccola azienda agricola da 5 anni che finora ha adottato il sistema ordinario per recuperare l’Iva pagata su macchinari e attrezzature acquistati nei primi tre anni dell’azienda. Ora che non ho più grosse spese volevo passare al regime di esonero dato il fatturato davvero esiguo. Come devo fare?

    • Il lettore, per la sua attività agricola, ha scelto di applicare il regime ordinario (o “normale”) per quanto riguarda l’Iva. Questo significa che ha liquidato l’imposta facendo la differenza tra l’Iva sulle vendite e quella sugli acquisti. È un regime che gli agricoltori applicano solo su opzione, in quanto il regime naturale per le imprese agricole è invece quello “speciale”, di cui all’art. 34 del Dpr n. 633/1972, secondo il quale l’Iva è detratta in base alle percentuali di compensazione dei prodotti agricoli venduti (l’imposta dovuta è quindi uguale alla differenza tra Iva sulle vendite e Iva calcolata con percentuale di compensazione). La scelta di applicare il regime normale – che si rivela opportuna soprattutto in presenza di investimenti – è vincolante fino a revoca, per un periodo minimo di tre anni.
      L’altro regime Iva citato dal lettore, è quello di esonero, che si applica ai produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli ed ittici. Gli agricoltori che rientrano nel regime di esonero non sono tenuti all’emissione delle fatture di vendita, alla tenuta della contabilità, all’emissione di scontrino o ricevuta fiscale, né alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, ma non detraggono l’Iva sugli acquisti. Gli unici adempimenti obbligatori consistono nella numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle copie delle autofatture ricevute, e nella presentazione dello “spesometro” (l’elenco clienti/fornitori).
      Per applicare il regime di esonero, in presenza dei requisiti richiesti, il lettore dovrà innanzitutto revocare l’opzione per il regime ordinario. Poi dovrà considerare l’art. 19 bis 2 del Dpr n. 633/1972, che prevede che in caso di mutamento di regime di detrazione dell’Iva, deve essere eseguita la rettifica della detrazione per i beni strumentali per i quali è stata detratta l’Iva sulla spesa. In pratica, con l’uscita dal regime normale Iva, deve essere compilato un inventario dei beni strumentali mobili acquistati nei 4 anni antecedenti (9 per gli immobili), e va versata l’Iva spesa e detratta, nella misura di tanti quinti (o decimi) devono ancora trascorrere per il compimento del quinquennio (decennio). Ad esempio, per un’attrezzatura acquistata del 2015, per un’imposta Iva pari a euro 1.000, se si fuoriesce dal regime normale Iva a partire dal 2017, vanno versati euro 600 (1.000 diviso 5 per 3).

      Barbara Segato

  5. buongiorno, sono un agricoltore che attua regime di esonero, i miei clienti sono praticamente tutti privati a cui vendo direttamente i miei prodotti, quindi non emetto nessun documento di vendita nei loro confronti; a questo punto come faccio a quantificare e dimostrare che il mio volume d’affari è inferiore ai 7000 euro?

    grazie

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