Prestazioni occasionali, corretti i valori orari

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L'inps ha accolto la richiesta di modifica dell'Uila. Ecco la misura minima del compenso per prestazioni occasionali nel settore agricolo

Qualcosa si muove sul fronte dei voucher: l’Inps ha accolto la richiesta presentata dall’Uila (Unione italiana dei lavori agroalimentari) di correggere i valori orari dei minimi salariali contrattuali per quanto riguarda le prestazioni occasionali nel settore agricolo. «Apprezziamo - commenta il segretario generale dell’Uila-Uil Stefano Mantegazza - la pronta decisione dell'Inps a seguito della nostra sollecitazione. Si sana così un vulnus grave, dando ulteriore trasparenza a una legge che condividiamo nel merito, dal momento che garantisce maggiori tutele ai lavoratori".

Nel messaggio Inps n. 2887 del 12 luglio viene riportata la misura minima del compenso per prestazioni occasionali nel settore agricolo:

"In particolare, la misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014). Ai predetti minimi salariali è aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il cd. terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità).

Pertanto, in relazione alle aree professionali in cui è articolato, in base al citato CCNL, il sistema di classificazione degli operai agricoli, le misure minime oraria e giornaliera del compenso relativo allo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo sono riportate nel prospetto seguente.

Area professionale       Misura del compenso minimo

 

Orario Giornaliero   

   (durata non superiore a 4 ore)

1^ € 9,65 € 38,60
2^ € 8,80 € 35,20
3^ € 6,56 € 26,24

Si ricorda che la misura del compenso minimo giornaliero si applica alle prestazioni di durata non superiore a quattro ore giornaliere.

Si ribadisce, infine, che le parti (utilizzatore e lavoratore) possono liberamente regolare lo svolgimento della prestazione sulla base di compensi di misura superiore a quelle minime sopra indicate".

 

Prestazioni occasionali, corretti i valori orari - Ultima modifica: 2017-07-12T10:50:45+02:00 da Roberta Ponci

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