Tutti i comproprietari devono essere concordi

    Per presentare la domanda unica

    domanda

    Domanda

    Sono socio insieme a miei 3 fratelli di una società semplice agricola che fino all’anno scorso prendeva le terre in affitto da comproprietari zio e cugini ciascuno per una quota di 1/12 stessa percentuale di proprietà anche di noi fratelli della società semplice. Essendo deceduto ora mio zio e non volendo per vari motivi i figli di tale zio firmarci il contratto di affitto come dobbiamo comportarci per la domanda unica 2016? Infatti riusciamo a firmare un contratto di affitto solo sul 70% della proprietà ma le terre erano già coltivate rispettando anche il greening.

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    Tutti i comproprietari devono essere concordi
    - Ultima modifica: 2016-06-19T12:38:40+02:00
    da Sandra Osti
    Tutti i comproprietari devono essere concordi - Ultima modifica: 2016-06-19T12:38:40+02:00 da Sandra Osti

    2 Commenti

    1. Salve Sig. Frascarelli,
      innanzitutto complimenti per le risposte celeri è precise che Lei pubblica.
      Le porgo il mio problema: mia mamma (agricoltore storico) proprietaria di circa 1 ha di oliveto, nel 2014 viene a mancare mio padre e diventa proprietaria di altri 2 ha dove i titoli vengono trasferiti per successione. Agea emana la legge della P.iva che deve essere aperta entro il 15.05.2015 e questa operazione viene fatta.Nello stesso anno la superfice condotta e di 3 ha.All’inizio del 2016 ha venduto i 2 ha ereditati da mio padre.Il motivo che sto scrivendo è questo che ad oggi non ha percepito gli aiuti del 2015, nel 2016 è stata fatta solo la domanda per l’ettaro dell’oliveto, ha la P.iva + la contabilità e risulta agricoltore non attivo.Cosa posso fare?.
      Cordialità.

      • La verifica della qualifica di “agricoltore attivo”, è stata eseguita, da Agea che ha utilizzato i dati informatizzati disponibili, sia quelli presenti nel Sian sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (Inps, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre).
        Nei casi per i quali l’agricoltore non risulti “agricoltore attivo” a seguito della verifica informatica svolta da Agea, l’agricoltore – tramite il Caa – doveva portare le prove del requisito di “agricoltore attivo”.
        A tal fine, l’agricoltore doveva presentare un’idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti di “agricoltore attivo”. Agea aveva dato tempo agli agricoltori fino al 13 giugno 2016 per inviare la documentazione giustificativa (Istruzioni Operative Agea n. 17 del 31 maggio 2016). Dopo l’acquisizione della documentazione probante, Agea effettua le necessarie attività istruttorie, che sono propedeutiche a determinare l’ammissibilità della domanda di assegnazione dei titoli e del relativo pagamento.
        L’agricoltore “non attivo” non riceve l’assegnazione dei titoli e i relativi pagamenti (art. 9, Reg. 1307/2013).
        Ricordiamo che l’agricoltore può utilizzare sei fattispecie per dimostrare di essere “attivo”:
        1. agricoltore sotto una certa soglia di pagamenti diretti nell’anno precedente (5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; 1.250 euro nelle altre zone);
        2. iscrizione all’Inps, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) o colono o mezzadro;
        3. titolari di partita Iva attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014 e, a partire dal 2016, anche la dichiarazione annuale dell’Iva;
        a queste tre fattispecie, aggiungono le seguenti tre deroghe che hanno la stessa valenza:
        4. i proventi totali ottenuti da attività agricole nell’anno precedente rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell’anno precedente;
        5. l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente;
        6. l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come attività agricola.
        La madre del lettore percepisce un importo dei pagamenti diretti superiore a 1.250 euro, in zona non montana e svantaggiata (il lettore non ci fornisce informazioni in merito, ma è deducibile dalla descrizione del caso); quindi non può utilizzare la prima fattispecie.
        La madre del lettore non è iscritta all’Inps, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap); quindi non può utilizzare la seconda fattispecie.
        La madre del lettore ha aperto la Partita Iva il 15.05.2015 e tiene la contabilità Iva. Questa situazione non gli consente di essere “agricoltore attivo”, in quanto la Partita Iva doveva essere aperta prima del 1° agosto 2014. Ai fini dell’agricoltore attivo, una Partita Iva aperta dopo il 1° agosto 2014 equivale all’assenza di Partita Iva. L’apertura della Partiva Iva e la tenuta della contabilità Iva sono del tutto inutili, nel caso descritto.
        In sintesi, la madre del lettore possiede la Partita Iva, ma il possesso della Partita Iva, aperta dopo il 1° agosto 2014, non è sufficiente; quindi non può utilizzare la terza fattispecie.
        In tale circostanza, l’agricoltore può dimostrare di essere “attivo” utilizzando una delle tre deroghe.
        In particolare si segnalano due fattispecie:
        – la fattispecie n. 5: l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente;
        – la fattispecie n. 6: l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come attività agricola.
        In merito alla fattispecie n. 6, la Circolare Agea n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 prevede che il requisito di “agricoltore attivo” è soddisfatto – per le persone fisiche – qualora l’agricoltore sia iscritto alla Cciaa e sia titolare di partita Iva attiva in campo agricolo con codice Ateco agricoltura 01 principale.
        La madre del lettore lettore, con molta probabilità, rientra nella fattispecie n. 5.
        Oppure rientra nella fattispecie n. 6, in quanto è presumibile che sia iscritta alla Cciaa con codice Ateco agricoltura 01 principale; questa condizione è sufficiente per dimostrare il requisito di “agricoltore attivo”, senza la necessità della presentazione della dichiarazione annuale dell’Iva.
        In questa situazione, la madre del lettore deve presentare celermente ad Agea la documentazione giustificativa di “agricoltore attivo”, anche se i tempi sono scaduti.
        Solo dopo l’accertamento da parte di Agea dei requisiti di “agricoltore attivo”, la madre del lettore riceverà l’assegnazione dei titoli e il pagamento per la Domanda 2015.
        Angelo Frascarelli

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