Quando non conviene rientrare tra i piccoli agricoltori

    agricoltore attivo
    Green pasture meadow wooden hut with Dolomiti Mountains in the background, La Villa, Trentino Alta Badia, Italy

    Domanda

    La mia azienda è situata in zona montana e nella campagna 2014 ha percepito un premio di 2.000 €, di conseguenza nel 2015 ero considerato “agricoltore attivo” in quanto ero al di sotto dei 5.000 €.

    Al 7/10/2015 mi sono stati attribuiti titoli provvisori per 1.800 €, di conseguenza non sono stato iscritto automaticamente tra i piccoli agricoltori da Agea.

    La mia azienda non ha chiesto di rientrare nel regime dei piccoli agricoltori entro il 15/10/2015. Se non provvedo ad iscrivermi alla Cciaa, Inps ecc., entro il 15/05/2016, il premio verrà bloccato o mi verrà pagato ugualmente ma nella misura massima del piccolo agricoltore (1.250 €)?

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    Quando non conviene rientrare tra i piccoli agricoltori
    - Ultima modifica: 2015-11-21T15:31:50+01:00
    da Sandra Osti
    Quando non conviene rientrare tra i piccoli agricoltori - Ultima modifica: 2015-11-21T15:31:50+01:00 da Sandra Osti

    4 Commenti

    1. Buongirono,
      avrei un quesito da porre al dott. Frascarelli.
      Quest’anno, in automatico, sono rientrato nel regime dei piccoli agricoltori perchè il premio che mi spetta è inferiore ai 1.250 euro (700 euro tra pagamento base + greening perchè la mia azienda ha meno di 10 ettari).
      Consultando il registro titoli 2015-2020 per il 2016 è previsto l’aumento dell’importo unitario del pagamento base con conseguente aumento del premio annuo (da 700 euro a 715 euro + il premio del pagamento accoppiato avendo seminato grano duro e trovandosi la mia azienda in Puglia).
      Leggendo alcuni articoli mi è parso di capire che il vantaggio di rientrare nel regime dei piccoli agricoltori è quello di non dover più presentare annualmente la domanda unica di pagamento (e quindi in sostanza non recarsi più al CAA evitando di pagare la relativa commissione per l’invio della domanda) ma che l’importo dovuto corrisponderà sempre e soltanto (anche per gli anni dal 2016 al 2020) a quello percepito nella campagna 2015.
      Ora mi chiedo. Nel mio caso, che in base al meccanismo della convergenza l’importo unitario del pagamento base è destinato annualmente ad aumentare (e di conseguenza è destinato ad aumentare anche l’importo del greening), l’importo che percepirò dalla campagna 2016 in poi sarà lo stesso della campagna 2015 o questo terrà conto dell’adeguamento annuale dell’importo unitario? Se ciò non è previsto (e quindi spetterà all’agricoltore sempre e soltanto l’importo percepito nel 2015), conviene per la campagna 2016 uscire dal regime dei piccoli agricoltori e presentare normalmente la domanda unica di pagamento. Anche perchè nella campagna 2016 (rispetto al 2015 dove avevo seminato grano tenero) ho seminato grano duro e ho diritto quindi al relativo pagamento accoppiato.
      Sperando di essere stato il più chiaro possible, Le porgo i miei più cordiali saluti

      Giuseppe da Foggia

      • I pagamenti nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere per il regime di pagamento di base, il pagamento greening, il pagamento per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo, per un importo massimo di 1.250 euro.
        Per tutta la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, i beneficiari devono mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli detenuti. In altre parole, il piccolo agricoltore non può diminuire la superficie ammissibile rispetto a quella dichiarata nel 2015. Se diminuisce la superficie ammissibile, l’agricoltore deve uscire dal regime dei piccoli agricoltori.
        L’importo del pagamento per i piccoli agricoltori è pari al totale dei pagamenti da concedere all’agricoltore nel 2015, qualora avesse fatto domanda come un agricoltore normale. Una volta fissato l’importo, il pagamento rimane immutato per tutti gli anni ed è erogato annualmente fino al 31 dicembre 2020, sotto forma di pagamento una tantum.
        Quindi, dal 2016 al 2020, il piccolo agricoltore non soggiace agli effetti della convergenza (né in positivo né in negativo) e non subisce gli effetti delle variazioni dei pagamenti accoppiati (né in positivo né in negativo). Quindi il lettore, se rimane nel regime dei piccoli agricoltori, non percepirà i vantaggi dell’aumento dei pagamenti per effetto della convergenza. Analogamente, se il lettore (agricoltore pugliese) aumenta la superficie a grano duro nel 2016, mantiene lo stesso livello di pagamenti del 2015.
        Gli agricoltori che partecipano al regime dei piccoli agricoltori hanno una serie di vantaggi:
        – sono esonerati dalle pratiche agricole del greening;
        – la domanda di accesso al sostegno è più semplice;
        – la condizionalità e i controlli sono semplificati.
        L’agricoltore, che ha aderito al regime dei piccoli agricoltori, deve presentare annualmente una domanda, che per il 2016 scade il 29 febbraio 2016 (Istruzioni Operative Agea, Prot. N. UMU.2015.2028 del 16/12/2015).
        La domanda può essere di due tipi:
        – domanda di conferma;
        – domanda di recesso.
        L’agricoltore che intenda permanere nel regime dei piccoli agricoltori deve darne conferma esplicita, presentando una domanda (domanda di conferma).
        Qualora si intenda recedere dal regime per i piccoli agricoltori a valere dalla campagna 2016 è necessario presentare un’apposita domanda (domanda di recesso).
        La presentazione di una domanda unica dal 2016 con richiesta di pagamento di uno qualsiasi degli aiuti diretti previsti dal DM 18 novembre 2014 n. 6513, compresa la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale, equivale a richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori.
        Si rammenta, tuttavia, che gli agricoltori che decidono di ritirarsi dal regime dei piccoli agricoltori, non hanno più diritto a rientrare nel regime.
        Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un Caa, trovano la modulistica necessaria alla compilazione della domanda tramite il portale Sian (http://www.sian.it).
        L’agricoltore, che partecipa al regime dei piccoli agricoltori, non è esentato dalla presentazione di una domanda annuale, che normalmente avviene tramite il Caa. Non è vero quello che dice il lettore che il piccolo agricoltore non deve presentare una domanda annuale, seppure semplificata.
        Conviene l’adesione al regime dei piccoli agricoltori?
        L’agricoltore deve fare una valutazione economica, non c’è una risposta univoca.
        Nel caso del quesito posto dal lettore, bisogna fare alcuni calcoli, confrontando:
        – il valore dei pagamenti diretti che potrebbe percepire nel 2016, confermando l’adesione al regime dei piccoli agricoltori;
        – il valore dei pagamenti diretti che potrebbe percepire nel 2016 e negli anni successivi, con il recesso.
        Se il lettore esce dal regime dei piccoli agricoltori potrà beneficiare:
        – della maggiorazione per la convergenza: l’importo è esiguo, perchè passa da 700 euro a 715 euro per il pagamento di base, più i relativi effetti sul pagamento greening;
        – del pagamento accoppiato per la maggiore superficie investita a grano duro (circa 60 euro/ha).
        La valutazione della convenienza ad aderire al regime dei piccoli agricoltori deve tener conto che:
        – l’importo definitivo dell’aiuto sarà fissato solo successivamente alla determinazione del valore definitivo dei titoli, che avverrà entro il 1° aprile 2016;
        – l’importo dei pagamenti accoppiati sarà disponibile solamente a giugno 2016, dopo l’esame di tutte le domande.
        Se il lettore esce dal regime dei piccoli agricoltori, percepirà maggiori pagamenti diretti, ma dovrà rinunciare ai vantaggi del regime, che sono sostanzialmente la semplificazione o assenza dei controlli.
        Con questi elementi, il lettore può fare una semplice valutazione economica e decidere la convenienza o meno di rimanere nel regime dei piccoli agricoltori.

        Angelo Frascarelli

    2. Buongiorno,

      avrei una domanda da porvi,

      vorrei sapere se il regime dei piccoli agricoltori è ostativo alle domande psr strutturali che a breve si apriranno nella regione Campania

      chi appartiene a tale regime potrà partecipare a tali misure ( es. ammodernamento aziendale, primo insediamento ecc??

      saluti

      • L’adesione al regime dei piccoli agricoltori non impedisce l’accesso alle domande del Programma di sviluppo rurale (Psr), sia per gli investimenti aziendali sia per l’insediamento dei giovani agricoltori o per qualsiasi altra misura.
        Il regime dei piccoli agricoltori non pone vincoli all’adesione al Psr.
        Il Psr, invece, indica le soglie minime di investimento o di Produzione Standard che potrebbero limitare l’accesso ad un piccolo agricoltore. A tal fine, occorre leggere il relativo bando della Regione Campania.

        Angelo Frascarelli

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