Voucher, c’è l’obbligo della visita medica

visita medica
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Il primo datore di lavoro sosterrà i costi della visita medica preventiva, i successivi dovranno solo limitarsi ad acquisire l’apposita certificazione rilasciata dalla Asl

Tutti i lavoratori agricoli stagionali che nella stessa azienda svolgono un numero di giornate non superiore a cinquanta in un anno e quelli che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio (voucher) devono effettuare una visita medica preventiva.

La regolamentazione di tale obbligo (ai sensi dell’art. 3 comma 13 del Dlgs. n.81/2008) è affidata al decreto interministeriale del 27 marzo 2013 (emanato dal ministero del Lavoro insieme con il Mipaaf).

Occorre ricordare anche che prima dell’emanazione del decreto interministeriale le organizzazioni sindacali avevano sottoscritto sull’argomento un avviso comune il 16 settembre 2011.

La visita medica preventiva effettuata nei confronti di tali lavoratori ha validità biennale e offre la possibilità al lavoratore di svolgere attività lavorativa per un massimo di cinquanta giornate l’anno anche presso altre imprese agricole senza la necessità di svolgere ulteriori visite mediche.

Questo significa che sarà il primo datore di lavoro a sostenere i costi della visita medica preventiva; mentre gli altri dovranno solo limitarsi ad acquisire l’apposita certificazione rilasciata dalla Asl, oppure dagli enti bilaterali e degli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale che potranno stipulare apposite convenzioni con le Asl per favorire i propri associati.

Nei casi in cui la visita medica preventiva avvenga mediante convenzione il medico competente che effettuerà la visita medica preventiva per i lavoratori, non deve svolgere la visita degli ambienti di lavoro relativamente alle lavorazioni agricole per cui viene svolta la visita medica. In questi casi l’idoneità rilasciata dal medico competente avrà valore solo nei confronti dei soli datori di lavoro convenzionati.

Le certificazioni che devono essere rilasciate dovranno contenere dati con indicazioni idonee per:

-   l’identificazione, la riduzione e gestione dei rischi;

-   trasferire conoscenze e procedure utili ad acquisire competenze per svolgere in piena sicurezza le mansioni che il lavoratore deve svolgere in azienda;

-   identificazione ed eliminazione ovvero riduzione e gestione dei rischi nell’ambiente di lavoro.

Per quanto attiene i lavoratori agricoli provenienti da altri Stati deve essere garantita la comprensione della lingua che si utilizza per redigere la documentazione atta all’informazione e formazione dei lavoratori.

 

Leggi l'articolo su Terra e Vita 38/2015 L’Edicola di Terra e Vita

Voucher, c’è l’obbligo della visita medica - Ultima modifica: 2015-09-24T15:34:14+02:00 da Sandra Osti

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