Vendita diretta solo in azienda

In sagre e fiere sarà possibile operare senza comunicazione

La disciplina amministrativa della vendita diretta al pubblico dei prodotti agricoli costituisce un’importante occasione per l’agricoltore e per le famiglie.

Le regole che gli agricoltori devono seguire, soprattutto con riferimento ai luoghi in cui è possibile esercitare la vendita diretta e ai casi in cui è necessaria la comunicazione preventiva, nel tempo, hanno subito varie modifiche.

Da ultimo ce lo ricorda la “Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la vigilanza e la normativa tecnica” del ministero dello Sviluppo economico, con la Risoluzione n. 47941 del 3 aprile scorso, dedicata all’attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli su aree private, a seguito di quanto disposto dal Dl. n. 69/2013, art. 30-bis.

La norma ha modificato la legge di riferimento per la vendita diretta, e cioè l’art. 4 del Dlgs. n. 228/2001, in modo tale che agli agricoltori non è più possibile esercitare l’attività su superfici all’aperto di aree private esterne all’azienda agricola di cui si abbia la disponibilità.

Il divieto di vendita su aree private comprende tutte quelle aree private esterne alla propria azienda agricola, anche quelle all’interno di altre aziende agricole. In pratica, quindi, la vendita diretta su superfici all’aperto è possibile solo all’interno della propria azienda agricola.

Il ministero dello Sviluppo economico si richiama al chiarimento del Mipaaf n. 79920 del 29/10/2014, in cui veniva sottolineato che il testo dell’art. 4 del Dlgs. n. 228/2001, prima della modifica stabiliva che “per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private ...non è richiesta la comunicazione di inizio attività”. Dopo le modifiche del 2013, il testo è il seguente: ”Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività”.

 

Prodotti acquistati da terzi

Se l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160mila € per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni per le società, la disciplina agevolata non è più applicabile, e occorre rispettare le disposizioni del Dlgs. n. 114/98, sul comune commercio, che richiede, per il settore merceologico alimentare una serie di requisiti di formazione ed esperienza lavorativa specifica.

 

Fabbricati rurali

L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

 

Leggi l'articolo completo di box informativi su Terra e Vita 33-34/2015 L’Edicola di Terra e Vita

Vendita diretta solo in azienda - Ultima modifica: 2015-08-27T13:10:01+02:00 da Sandra Osti

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