Tempi e modalità per l’affiancamento

affiancamento
Alcune significative novità introdotte dal Collegato agricolo in tema di lavoro e non solo

L’art. 6 del cosiddetto “Collegato agricolo” (approvato ad inizio luglio, vedi TV 28/2016) prevede norme atte a favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell’attività d’impresa agricola. Ciò mediante delega al governo che consenta l’emanazione di un decreto legislativo apposito. La legge delega prevede alcuni criteri:

a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;

b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore;

c) definire le modalità di conclusione dell’attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative: 1) la trasformazione del rapporto tra l’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro; 2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo; 3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);

d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell’agricoltore ultra sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;

e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell’impresa agricola;

f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;

g) prevedere forme di garanzia per l’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;

h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;

i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;

l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l’utilizzo dei mezzi agricoli”.

 

Leggi l'articolo completo su Terra e Vita 31-32/2016 L’Edicola di Terra e Vita

Tempi e modalità per l’affiancamento - Ultima modifica: 2016-08-01T10:02:51+02:00 da Sandra Osti

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