Ok alla vendita diretta anche in aree esterne all’azienda

vendita diretta
Fresh apples at the local farmers market. Farmers markets are a traditional way of selling agricultural products.
I chiarimenti del Mipaaf in una nota inviata all’Anci

Dietrofront del Mipaaf sulla vendita diretta: d’ora in poi potrà essere fatta anche in aree private esterne all’azienda. In una nota recentemente inviata all’Anci (Associazione nazionale dei Comuni Italiani), il Mipaaf, dopo un «approfondimento complessivo della materia» ha infatti completamente rovesciato il proprio parere.

Solo pochi mesi fa in questa rubrica (TV n. 33-34/2015) avevamo trattato della disciplina amministrativa in tema di vendita diretta, soffermandoci sulla novità rappresentata dalla Risoluzione n. 47941 del 3 aprile scorso della “Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la vigilanza e la normativa tecnica” del ministero dello Sviluppo economico, che appunto, sottolineava come agli agricoltori non fosse più possibile esercitare l’attività su superfici all’aperto di aree private esterne all’azienda agricola di cui si avesse disponibilità: tale divieto, veniva sottolineato, avrebbe compreso tutte quelle aree private esterne alla propria azienda agricola, anche quelle all’interno di altre aziende agricole. In pratica, quindi, la vendita diretta su superfici all’aperto sarebbe stata possibile solo all’interno della propria azienda agricola.

Ora con la nota recente il Mipaaf sottolinea anzitutto che la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli rientra nel novero delle attività qualificate agricole per connessione dall’art. 2135 c.c. e, secondo quanto previsto dal Dlgs. n. 228/2001, può essere esercitata “in tutto il territorio della Repubblica”. Questa previsione normativa, sostiene ora il Mipaaf «non può essere limitata da una lettura restrittiva, che risulterebbe tra l’altro in contrasto con il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione)».

Occorre invece riferirsi alla nozione di “azienda”, anche agricola, che l’art. 2555 c.c. definisce come “il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio della impresa”. Quindi, prosegue la nota del Mipaaf, «non vi è dubbio che ricada nel novero dei beni aziendali anche una superficie o un’area nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, ancorché tale superficie o area siano diverse dai terreni in cui viene svolta l’attività di produzione. E quindi, non è giuridicamente sostenibile, ai fini della vendita diretta, la differenziazione tra terreni o beni “aziendali” o terreni e beni “esterni all’azienda”».

Così conclude il Mipaaf: «l’attuale formulazione dell’art. 4, co. 2, del Dlgs. n. 228/2001 non pone alcun limite all’esercizio della vendita diretta nel territorio della Repubblica su superfici private all’aperto ovunque esse siano ubicate purché delle stesse l’imprenditore agricolo abbia la legittima disponibilità e ferma restando, naturalmente, l’osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, come espressamente previsto dal comma 1del citato articolo 4».

Con una lettera indirizzata a tutti i comuni lo scorso 21 settembre, il Segretario generale dell’Anci Veronica Nicotra ha raccomandato «a tutte le amministrazioni comunali di far proprie le argomentazioni del Mipaaf in virtù della specifica competenza in materia agricola di tale Dicastero».

LE AREE AMMESSE

  • su superfici all’aperto nell’ambito della propria azienda agricola (senza alcuna comunicazione);
  • su superfici all’aperto esterne alla propria azienda agricola di cui abbiano legittima disponibilità (senza alcuna comunicazione);
  • in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali (senza alcuna comunicazione);
  • in locali aperti al pubblico (con comunicazione indirizzata al Sindaco);
  • su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio (con comunicazione indirizzata al Sindaco e richiesta di assegnazione del posteggio medesimo);
  • su aree pubbliche in forma itinerante (con comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione).

 

Terra e Vita 42/2015 L’Edicola di Terra e Vita

Ok alla vendita diretta anche in aree esterne all’azienda - Ultima modifica: 2015-10-22T11:55:53+02:00 da Sandra Osti

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