Non versare le ritenute previdenziali non è reato

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Da parte del datore di lavoro per il lavoratori dipendenti, se non si supera il valore di 10.000 € annui di omissioni

Non versare le ritenute previdenziali per il lavoratori dipendenti non è più reato, se non si supera il valore di 10.000 € annui di omissioni.

La problematica è stat definitivamente risolta con la recente pubblicazione del Dlgs. n. 8/2016 (G.U. n. 17/2016) di depenalizzazione. In materia lavoristica, l’art. 3, c. 6, del Dlgs. modifica l’art. 2, c. 1-bis, del Dl. 463/83, relativamente all’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti; in pratica, l’omesso versamento oltre i 10.000 € annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad € 1.032.

Qualora, invece, l’importo omesso sia inferiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 €.

Come si ricorderà con l’art. 2 del Dlgs. n. 463/83 si stabiliva il carattere penale dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali (co. 1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a due milioni”).

Già a seguito della legge delega (n. 67/2014), con sentenza del Tribunale di Asti, veniva stabilito, in via giudiziaria (penale) che l’omesso versamento di ritenute previdenziali per importi inferiori a 10.000 € per ciascun periodo di imposta non è previsto dalla legge come reato.

Il comportamento oggetto del processo era relativo all’omissione, da parte del datore di lavoro, delle trattenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.

Ciò anche sulla base della sentenza della Corte Costituzionale secondo cui (sentenza 19/5/2014, n. 139) in merito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 co. 1-bis, D.L. 463/83, ha evidenziato l’utilità del principio generale di necessaria offensività della condotta, con esclusione della responsabilità penale in ordine a condotte apparentemente tipiche quando, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, risultino in concreto prive di significato lesivo.

Peraltro, sulla base dell’art. 2 della L. 67/2014 (legge delega riforma della disciplina sanzionatoria) l’omissione veniva trasformata in illecito amministrativo, sempre che l’omesso versamento non superi il limite di 10.000 € annui. Pertanto, secondo l’orientamento dominante in dottrina, la legge delega non è una legge meramente formale, in quanto non si limita a disciplinare i rapporti interni tra esecutivo e Parlamento, ma costituisce una fonte produttiva di norme giuridiche.

Secondo il Tribunale, se la legge delega non ha provveduto ad una formale depenalizzazione dell’art. 2 Dl. 463/83 “possiede tuttavia con certezza l’attitudine ad orientarne l’interpretazione e, più in particolare, a completare il contenuto precettivo di quanto affermato dal giudice delle leggi”.

Il datore di lavoro non è comunque punibile, né a questo si può applicare alcuna sanzione, anche amministrativa, quando questi provveda al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Leggi l'articolo completo su Terra e Vita 10/2016 L’Edicola di Terra e Vita

Non versare le ritenute previdenziali non è reato - Ultima modifica: 2016-03-15T11:35:11+01:00 da Sandra Osti

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