L’Autority condanna la gdo per l’applicazione dell’art. 62

gdo
Per un significativo squilibrio di forza commerciale tra le parti: Coop Italia e Coop Adriatica da un lato, e Celox Trade, fornitore di pere, dall’altra. Una pronuncia storica. Una sanzione minima. E un produttore fallito

Sentenza esemplare è quella emessa dall’Autorità garante per la concorrenza e il mercato nei confronti di un colosso della gdo e cioè Coop Italia e Coop Adriatica per abuso di posizione commerciale nei confronti di un fornitore di pere. In particolare la condanna è conseguente all’applicazione dell’art. 62 della L. 1/2012 che disciplina i rapporti tra fornitori e distributori di prodotti agroalimentari. La sanzione pecuniaria comminata alle due società è di complessivi 49mila € ma rappresentano poca cosa a fronte della materia del contendere che riguardava contratti per alcuni milioni di euro che il fornitore ha perso per effetto del comportamento abusivo della gdo.

La sentenza dell’Antitrust, oltre a far discutere, rappresenta sicuramente un passaggio storico, essendo la prima volta che si applica il principio della sussistenza di un “significativo squilibrio di forza commerciale” tra le parti del rapporto di fornitura di prodotti agricoli. L’Antitrust oltre alla sanzione pecuniaria ha stabilito che le società Coop Italia Sc. a rl. e Centrale Adriatica Sc. a rl. si astengano dal porre in essere, nei confronti dell’operatore Celox Trade Srl, e cioè il fornitore delle pere danneggiato, condotte commerciali analoghe a quelle descritte nella sentenza, ma non sarà possibile dare seguito a questa delibera in quanto tale fornitore è ormai fallito.

La condanna è stata completa e senza alcuna limitazione in quanto l’istruttoria del caso ha posto in evidenza che sussistevano tutti gli elementi per giudicare negativamente il comportamento della gdo.

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L’Autority condanna la gdo per l’applicazione dell’art. 62 - Ultima modifica: 2016-02-18T15:24:40+01:00 da Sandra Osti

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