Indici di sfruttamento non facili da determinare

Dipendono da violazioni, reiterate, in tema di retribuzioni, orari, periodi di ferie, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Con la legge anti caporalato si passa dal civile al penale

Approvato il 18 ottobre dalla Camera dei deputati il disegno di legge relativo al c.d. caporalato. Il provvedimento, che si compone di 12 articoli, è stato approvato con 346 voti a favore, 25 astensioni (Forza Italia e Lega) e nessun voto contrario.

La Camera ha approvato il testo proveniente dal Senato e sono rimaste inascoltate le voci critiche sul merito del provvedimento, le giuste preoccupazioni di chi ha sottolineato l’enorme e fortemente problematica portata della normativa sugli “indici di sfruttamento”, vero tallone di Achille delle nuova norma penale; peraltro la stessa Camera nell’occasione ha approvato numerosi ordini del giorno (ben 7) nei quali si raccomanda la revisione della norma e in particolare degli “indici della condotta di reato”, “degli indici di sfruttamento”, ben rendendosi evidentemente conto delle criticità del nuovo art. 603 bis c.p., auspicandosi al riguardo, in capo al Governo, un’azione di monitoraggio.

Secondo la Presidente della Commissione Giustizia della camera, Donatella Ferranti «Il nuovo reato si articola in due distinte ipotesi. a) la fattispecie – base; b) la fattispecie – aggravata.

a) Fattispecie – base: è punito (reclusione da uno a sei anni e multa da 500 a 1.000 € per ciascun lavoratore reclutato) il caporale, ossia chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, ed il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche – ma non necessariamente – con l’utilizzo di caporalato sfruttando i lavoratori e approfittando del loro stato di bisogno. Gli elementi che caratterizzano la condotta, in entrambi i casi, sono lo sfruttamento del lavoratore e l’approfittarsi del suo stato di bisogno.

b) Fattispecie - aggravata: è punito (reclusione da cinque a otto anni e multa da 1.00 a 2.000 € per ciascun lavoratore reclutato) chi commette il reato di caporalato come descritto nella fattispecie – base mediante violenza o minaccia.

 

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Indici di sfruttamento non facili da determinare - Ultima modifica: 2016-11-04T17:39:37+01:00 da Sandra Osti

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