Fabbricati rurali, benefici fiscali anche se non in A/6 o D/10

Fabbricati
View on traditional Italian village in the Apennines mountains.
Purché venga dimostrata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge. Una recente pronuncia della Commissione tributaria regionale Toscana

Ormai vecchia questione quella dei fabbricati rurali non accatasti come tali cioè né in A/6 (abitazione rurale) né in D/10 (uso strumentale). A riportarla all’ordine del giorno dopo le decisioni della Corte di Cassazione, che sembravano averla chiusa, ha provveduto la Commissione tributaria regionale della Toscana, che con la sentenza n. 1751 del 14 ottobre 2015. in riforma di quanto deciso dalla Commissione provinciale di Grosseto, ha dichiarato che anche i fabbricati diversamente accatasti possono usufruire dei benefici fiscali riservati a quelli rurali (nella fattispecie si trattava di accertamento ai fini Ici riguardante l’anno 2005) purché venga dimostrata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di ruralità richiesti dalla legge.

La Commissione, per giungere a negare, in contrasto con l’orientamento della Cassazione, che la classificazione catastale dei fabbricati “sia l’unico ed esclusivo presupposto per il riconoscimento della ruralità ai fini Ici” parte appunto, pur senza citarla specificamente, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che a tale classificazione attribuisce invece valore esclusivo e determinante nonostante che delle categorie catastali non si faccia menzione nella normativa di base di cui all’art. 23/comma 1-bis del Dl. 30/12/1998 n. 207: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1/comma 2 della legge 27/7/2000 n. 212,, l’art.2/comma 2 lettera a) del d. lgs. 30/12/1992 n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all ‘art. 9 del d.l. 30/12/1993 n.557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/ 1994 n.133 e successive modificazioni”.

Conseguenza dell’obbligo di accatastamento

L’applicazione, in apparenza semplice, di questa normativa di base, è venuta però in collisione con l’obbligo di iscrizione in catasto di tutti i fabbricati rurali, che in precedenza non avevano una propria autonomia catastale in quanto collegati ai rispettivi terreni agricoli, con conseguente necessità di intervento da parte del legislatore per risolvere i problemi che ne sono conseguiti in ordine al riconoscimento della ruralità dei fabbricati.

La Commissione tributaria regionale Toscana ne ripercorre l’iter partendo dall’art. 7/comma 2-bis del Dl. 13/5/2011 n.70, convertito in legge n. 106/2011, che consente l’attribuzione delle categorie catastali rurali a domanda degli interessati contenente la dichiarazione che “l’immobile possiede in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”. Essendosi poi ritenuto che tale norma provvedesse soltanto per il periodo successivo alla presentazione della domanda, nuovo intervento legislativo col Dl. n. 102 del 31/8/2013, convertito in L. n. 124/2013, che, all’art. 2/comma 8 ter, attribuisce al riconoscimento della ruralità effetti “a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Nonostante questi interventi – ricorda il giudice tributario toscano – sono rimasti scoperti sia gli accertamenti fiscali relativi agli anni antecedenti al quinquennio dalla presentazione della domanda (il caso appunto sottoposto al suo giudizio) sia, senza limiti di tempo, quelli riguardanti i fabbricati per i quali non è stata presentata la domanda di variazione catastale. Un esito ritenuto “paradossale, dal momento che, almeno nei casi come quello in esame, la ruralità dei fabbricati non si è configurata nel quinquennio sopra detto, ma risale a periodo largamente anteriore. In sostanza una norma diretta a restituire razionalità all’ordinamento finirebbe per raggiungere risultati illogici e contraddittori”.

Alla ricerca della perduta razionalità del sistema la sentenza sottolinea la necessità di tenere presente che il ricordato art. 7 comma 2 bis del Dl. n. 70/2011 configura la domanda di variazione della categoria catastale non come un obbligo, ma come una facoltà, il cui mancato esercizio non può, quindi, produrre effetti sanzionatori. Chi se ne avvale “ne trae il vantaggio di realizzare una situazione definita, dal momento che gli immobili vengono ascritti a categorie che non consentono incertezze circa il requisito della ruralità”.

La domanda di variazione categoria non è un obbligo

Chi invece non ha presentato la domanda di variazione (e comunque per le annualità antecedenti al quinquennio) deve dimostrare di volta in volta......

 

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Fabbricati rurali, benefici fiscali anche se non in A/6 o D/10 - Ultima modifica: 2016-01-22T08:56:41+01:00 da Sandra Osti

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