Lo stabilimento di produzione tornerà in etichetta

etichetta
Nutrition information and various food types
Dopo le richieste del mondo produttivo, il Consiglio dei Ministri dà il via libera alla reintroduzione del luogo di produzione sulle etichettature

L’indicazione del luogo di produzione dei prodotti agroalimentari confezionati torna ad essere un’indicazione obbligatoria da riportare in etichetta dopo che il nuovo regolamento 1169/2011 aveva reso tale indicazione di carattere facoltativo.

Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato uno schema di decreto legislativo che dispone l’indicazione obbligatoria sull’etichetta dei prodotti agroalimentari la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.

L'obbligo si applicherà ai prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività.  Si parla di 'reintroduzione' perché la legge italiana contemplava già l'obbligo, che venne abrogato in conseguenza del riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare. Lo scopo della reintroduzione - attesa e sollecitata dai produttori- è di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

«Diamo una risposta anche alle tantissime aziende che hanno chiesto questa norma e hanno continuato a dichiarare lo stabilimento di produzione nelle loro etichette- ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina-. Il nostro lavoro non si ferma qui, porteremo avanti la nostra battaglia anche in Europa, perché l'etichettatura sia sempre più completa. La valorizzazione della distintività del nostro modello agroalimentare passa anche da qui».

Lo schema di decreto legislativo stabilisce poi alcune deroghe a tale obbligo e talune modalità da rispettare per indicare lo stabilimento di produzione.

 

Cosa apparirà

In particolare la sede dello stabilimento di produzione o, se è diverso, di confezionamento, è identificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento. L’indirizzo della sede dello stabilimento può essere omesso qualora l’indicazione della località consenta l’agevole e immediata identificazione dello stabilimento.

L’indicazione può essere omessa nel caso in cui:......

 

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Lo stabilimento di produzione tornerà in etichetta - Ultima modifica: 2017-03-27T10:35:06+02:00 da Roberta Ponci

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