Domanda unica Pac, confermata la proroga al 15 giugno

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La Commissione europea ha concesso lo slittamento di un mese dei termini per la presentazione della Domanda Unica 2017 della Pac

La Commissione europea ha concesso la proroga della scadenza della Domanda Unica dal 15 maggio al 15 giugno 2017. La decisione formale sarà adottata con un apposito regolamento di attuazione della Commissione stessa che sarà pubblicato il 13 maggio prossimo. Conseguentemente, i termini previsti per la presentazione delle domande Pac 2017 subiscono uno slittamento, per la sola campagna 2017, al 15 giugno 2017. Si sottolinea che la proroga riguarda solamente la presentazione delle domande. Seppure la scadenza per la presentazione della Domanda Unica sia prorogata al 15 giugno 2017, la detenzione delle superfici ammissibili da parte dell’agricoltore rimane confermato al 15 maggio 2017.

Domanda unica Pac, confermata la proroga al 15 giugno - Ultima modifica: 2017-05-03T16:48:34+02:00 da Gianni Gnudi

4 Commenti

  1. le notizie di questa proroga provengono da fonti certe? perche agea non ha ancora mandato nessuna notizia di eventuali slittamenti della scadenza per la presentazione della domanda unica.

    • Ciao Stefano, abbiamo avuto la conferma che la Commissione ha concesso la proroga. Guarda sul sito.
      A presto, la redazione di Terra e Vita

  2. Si parla nell’articolo della detenzione delle superfici ammissibili al 15 maggio 2017 mentre mi chiedo perchè non si fa riferimento a che data gli animali devono essere presenti in (BDN) banca dati nazionale?

    • La presenza degli animali in Banca Dati Nazionale (BDN) può avere una duplice finalità:
      – per l’ammissibilità delle superfici a pascolo;
      – per l’accesso ai pagamenti accoppiati per la zootecnia.
      Ammissibilità dei pascoli.
      Il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 stabilisce che il pascolamento è soddisfatto quando il pascolo è applicato:
      – con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni;
      – la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all’anno di presentazione della domanda.
      La densità minima di 0,2 UBA per ettaro è riferita ad un anno di pascolamento; se il requisito del pascolamento avviene nel periodo minimo di 60 giorni, la densità zootecnica diventa 1,2 UBA/ha. Per diversi periodi di pascolamento, va fatta l’opportuna proporzione.
      Alcune Regioni hanno derogato il carico minimo di bestiame stabilito a livello nazionale, al fine di tener conto delle specificità territoriali; quindi bisogna informarsi su eventuali deroghe regionali.
      Le UBA devono corrispondere ad animali individuati al pascolo, nell’ambito della BDN, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente.
      La Circolare Agea n. ACIU.2015.269 del 23.12.2015 prevede che il richiedente risulti detentore di un allevamento attivo presso BDN alla data del 15 maggio di ciascun anno; quindi è necessario che il codice di stalla sia attivo al 15 maggio 2017.
      Il carico UBA/ha necessario per la verifica dell’ammissibilità dei pascoli è calcolato da Agea rapportando la consistenza media annuale dei capi, desunta BDN, alle superfici dichiarate come pascolate. Quindi, mentre il codice di stalla deve essere attivo al 15 maggio 2017, gli animali possono essere posseduti anche dopo il 15 maggio 2017, purché la consistenza media annuale rispetti la densità minima annua è di 0,2 UBA per ettaro.
      Pagamenti accoppiati per la zootecnia.
      Il DM 18 novembre 2014 n. 6513 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce, quale obbligo generale per i pagamenti accoppiati dei bovini da carne e da latte, che i capi siano identificati e registrati in BDN.
      La data per la regolarizzazione degli obblighi di registrazione è fissata al 31 dicembre di ogni anno. Tuttavia, occorre distinguere tra identificazione (intesa quale prima registrazione in BDN) e registrazione (delle successive movimentazioni).
      Al riguardo, la tempistica prevista dalla legislazione nazionale per l’identificazione dei capi è di 20 giorni e la registrazione del capo nella BDN è di 7 giorni; ai fini dell’ammissibilità del pagamento accoppiato del capo, gli anzidetti adempimenti si considerano correttamente eseguiti se intervengono nel termine massimo di 27 giorni dalla nascita del capo. A tale tempistica si aggiungono ulteriori 5 giorni lavorativi qualora l’allevatore si avvalga di un soggetto delegato per eseguire la registrazione del capo in BDN.
      Per le registrazioni delle movimentazioni devono essere rispettati i termini previsti dal DM 24 settembre 2015 n. 5145 e dalla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.420 del 28 settembre 2015: le movimentazioni possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre dell’anno di domanda, fermo restando che, per poter accedere al premio, il vitello deve essere correttamente identificato e registrato in BDN nei termini previsti dalla normativa e che tale adempimento richiede, in ogni caso, la preventiva corretta registrazione della movimentazione della madre.
      Angelo Frascarelli

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