Così la conversione da stagionale a subordinato

stagionale
I chiarimenti del Lavoro in merito alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato al primo anno di ingresso in Italia

Il ministero del Lavoro con la nota del 20 aprile scorso ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato al primo anno di ingresso in Italia. Le ulteriori indicazioni sono state emanate a completamento di quanto già precedentemente stabilito sia con la circolare congiunta n.7172 del 22/12/2014, emanata dagli Interni e dal Lavoro che con la circolare n. 11 del 24/3/2015 sempre del Lavoro. A seguito della pubblicazione del Dpcm. dell’11 dicembre 2014 (G.U. n.300 del 29/12/2014), sono state destinate a conversione di permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato ben 7.458 quote. Infine occorre ricordare che prima di questi interventi la persona interessata alla conversione del permesso di lavoro da stagionale a lavoro subordinato poteva ottenerlo, dopo il primo ingresso in Italia, tornando nel suo paese di origine alla scadenza del permesso e l’anno successivo ritornando in Italia con un nuovo permesso stagionale. Perché l’istanza abbia esito favorevole devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) il richiedente la conversione del permesso di soggiorno deve aver svolto lavoro stagionale per una durata non inferiore a tre mesi, indipendentemente dalla data di scadenza del periodo di lavoro stagionale che è stato autorizzato con il nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione; b) dovrà esserci congruità delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per instaurare il rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato considerando la sua capacità economica. La verifica di quanto previsto al punto a) potrà essere effettuata dalla Direzione territoriale del lavoro (DTL) attraverso il riscontro sia della comunicazione obbligatoria di assunzione, sia dei pagamenti contributivi per il periodo considerato; mentre quanto previsto al punto b) potrà essere verificato dalla Dtl esaminando il Modello Q.

Così la conversione da stagionale a subordinato - Ultima modifica: 2015-05-14T11:36:45+02:00 da Dulcinea Bignami

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome