Coop agricole e di trasformazione. Integrazione salariale al via

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YANGSHUO, GUANGXI, CHINA - MARCH 31, 2010: Processing of the spring harvest of oranges in a small plant in the south-western China, March 31, 2010. Process of washing and waxing for longevity of distribution and shelf life.
Le novità apportate da uno degli ultimi decreti attuativi del Jobs act

I decreto legislativo 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre, è uno degli ultimi quattro decreti attuativi del Jobs act e si è occupato di riordinare la materia relativa ai trattamenti di integrazione salariale, distinguendoli in ordinari e straordinari. Il legislatore ha inserito tra i beneficiari alcune realtà agricole: le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri solo per quanto attiene i dipendenti assunti a tempo indeterminato (ordinaria); le cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi (straordinaria). Restano in vigore le precedenti disposizioni della cassa integrazione guadagni per il settore agricolo (L. n. 457/72 e succ. mod.).

La durata dell’integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria, non potrà superare i 24 mesi in un quinquennio mobile, e i periodi per i quali è ammessa l’integrazione sono riconosciuti validi ai fini del diritto e della misura a poter ricevere la pensione anticipata o di vecchiaia.

I lavoratori interessati

I lavoratori beneficiari dell’integrazione salariale sono gli assunti con un contratto di lavoro subordinato, tranne i dirigenti, e chi è assunto con un contratto di apprendistato professionalizzante. I lavoratori interessati devono aver maturato un’anzianità di almeno novanta giorni di effettivo lavoro, presso l’unità produttiva che richiede il trattamento di integrazione salariale, dalla data di presentazione della domanda. Agli apprendisti spetta solo l’integrazione salariale ordinaria. Quando l’attività viene ripresa dopo la sospensione il contratto di apprendistato verrà prorogato in misura pari alle ore di integrazione salariale usufruite dal lavoratore. Per gli apprendisti sono previsti gli obblighi contributivi previsti nei casi di integrazione salariale di cui sono destinatari.

 

L’importo dell’indennità

L’importo spettante è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettato al lavoratore per le ore di lavoro non svolte e sarà calcolato considerando l’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Per il 2015 sono stati stabiliti gli importi massimi che possono essere erogati mensilmente ai lavoratori, considerando le ore di integrazione salariale autorizzate per un massimo di 12 mensilità, comprensivi dei ratei di mensilità aggiuntive (vedi foto).

Gli importi, corrisposti dalle aziende ai dipendenti al termine di ogni periodo di paga, vengono rimborsati dall’Inps o conguagliati.

Dal 1° gennaio 2016 sia gli importi dovuti al lavoratore che la retribuzione mensile di riferimento devono essere aumentati del 100% dell’aumento scaturito dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo. Inoltre mentre ai lavoratori beneficiari dell’integrazione salariale spettano gli assegni per il nucleo familiare, nulla è dovuto come integrazione per le festività non retribuite e per le assenze che non comportano retribuzione. Inoltre l’indennità di integrazione salariale sostituisce, nel caso di malattia, l’indennità giornaliera di malattia. Se il lavoratore che usufruisce dell’integrazione salariale dovesse svolgere attività lavorativa autonoma o subordinata non spetta il trattamento.....

 

Leggi l'articolo completo di box informativi su Terra e Vita 40/2015 L’Edicola di Terra e Vita

Coop agricole e di trasformazione. Integrazione salariale al via - Ultima modifica: 2015-10-06T17:42:39+02:00 da Sandra Osti

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