Piccoli agricoltori, scatta la Pac semplificata

piccoli agricoltori
Iscritti in automatico da Agea i produttori sotto i 1.250 € di aiuti

L’adesione al regime dei piccoli agricoltori è una libera scelta dell’agricoltore che la può esercitare entro il 15 ottobre 2015.

Lo scopo di questa forma di pagamento è la riduzione dei costi amministrativi sia per le aziende che per le pubbliche amministrazioni, in particolare per gli Organismi pagatori e per Agea, in modo da rendere più agevole il pagamento dei contributi comunitari.

Regime per i piccoli agricoltori

Il Reg. Ue 1307/2013 (artt. 60-65) prevede la possibilità di attivare un regime per i piccoli agricoltori, con un pagamento annuale forfettario che sostituisce tutti i pagamenti diretti. Non si tratta di una tipologia di pagamento, come nel caso dei giovani agricoltori, ma di un regime che persegue l’obiettivo della semplificazione amministrativa.

La partecipazione degli agricoltori al regime è facoltativa. In altre parole, un agricoltore che percepisce meno di 1.250 € non è obbligato ad aderire al regime dei piccoli agricoltori.

Importo del pagamento

L’importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore ha un livello massimo di 1.250 €/azienda. Tutti gli agricoltori possono partecipare al regime dei piccoli agricoltori, anche chi percepisce più di 1.250 euro, purché accetti un livello massimo di sostegno pari a 1.250 €/azienda.

L’importo per i piccoli agricoltori è pari al totale dei pagamenti (base, greening, giovani, accoppiato) da assegnare all’agricoltore ogni anno, qualora avesse fatto domanda come un agricoltore normale. Quindi i piccoli agricoltori ricevono semplicemente l’importo che avrebbero ricevuto altrimenti, pur avendo i vantaggi di semplificazione del piccolo agricoltore (tab. 1). Il sostegno è erogato annualmente fino al 31 dicembre 2020 ed è versato sotto forma di pagamento una tantum.

Se l’importo totale dei pagamenti dovuti nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10% del massimale nazionale annuo per l’Italia, sarà eseguita una riduzione lineare degli importi da pagare in modo da rispettare tale percentuale (art. 65, par. 4, Reg. 1307/2013).

Agea decreta l’adesione automatica

L’accesso al regime dei piccoli agricoltori può essere esercitato esclusivamente entro il 15 ottobre 2015.

Vista la ristrettezza dei tempi e volendo favorire l’adesione al regime, Agea ha emanato la Circolare Agea n. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015 che ha stabilito l’iscrizione automatica al regime dei piccoli agricoltori, per tutti gli agricoltori che nel 2015 hanno presentato una domanda unica con un importo complessivo richiesto fino a 1.250 €.

Contestualmente la Circolare Agea ha fissato le modalità per la revoca dall’adesione automatica.

Le aziende con adesione automatica

L’individuazione delle aziende che hanno avuto l’adesione automatica al regime dei piccoli agricoltori è stata effettuata sulla base della platea di agricoltori che percepiranno fino a 1.250 € di pagamenti diretti nel 2015.A tal fine, Agea ha stimato i pagamenti diretti percepibili da ogni agricoltore sulla base:

-dei titoli provvisori del pagamento di base (recentemente calcolati);

-degli altri pagamenti: greening, giovani agricoltori, accoppiato.

Sono escluse dalla procedura di iscrizione automatica le aziende con una richiesta di assegnazione di nuovi titoli a partire dalla riserva nazionale.

I nominativi degli agricoltori iscritti automaticamente nel regime dei piccoli agricoltori, sono visibili nel Sian all’interno del Registro Nazionale Titoli.

Revoca entro il 15 ottobre

L’adesione automatica, predisposta da Agea, ha suscitato molte perplessità e lamentele, in quanto si tratta di un’operazione forzosa che potrebbe limitare la libertà di scelta degli agricoltori.

In realtà, l’agricoltore conserva un’ampia libertà di uscita dal regime sia prima del 15 ottobre 2015 che successivamente. Gli Organismi pagatori hanno informato gli agricoltori interessati dell’avvenuta iscrizione automatica al regime, nonché degli elementi utili all’agricoltore (importo dei pagamenti dal 2015 al 2020) per consentire di valutare la convenienza o meno della permanenza all’interno del regime. Gli agricoltori che decidono di uscire dal regime dei piccoli agricoltori devono effettuare una comunicazione ad Agea entro il 15 ottobre 2015.

Le richieste di uscita dal regime dei piccoli agricoltori, presentate dopo il 15 ottobre 2015, avranno effetto a partire dal 2016.

In altre parole, se entro il 15 ottobre 2015 l’agricoltore non presenta la domanda di uscita dal regime dei piccoli agricoltori, l’agricoltore è automaticamente nel regime, per il 2015.

Questa situazione è un problema? No. Infatti, nel 2015, l’adesione al regime dei piccoli agricoltori non toglie nulla ai pagamenti percepiti dall’agricoltore. Se nel 2016, l’agricoltore valuta la non convenienza a rimanere nel regime, può cancellarsi fino al 15 maggio 2016.

 Compiti degli agricoltori e dei Caa

Fino al 15 ottobre 2015, gli agricoltori devono prestare attenzione al regime dei piccoli agricoltori, sia quelli iscritti automaticamente da Agea sia quelli non iscritti automaticamente, ma che intendono ugualmente aderire. Ci sono due casi da valutare:

1) gli agricoltori, automaticamente iscritti da Agea, devono valutare la convenienza a presentare la revoca dal regime dei piccoli;

2) gli agricoltori, non iscritti automaticamente al regime (perché superano i 1.250 €), devono valutare la convenienza ad aderire al regime dei piccoli agricoltori, per varie ragioni: ad esempio per dimostrare facilmente il requisito di “agricoltore attivo” e di conseguenza non tenere la contabilità Iva o non dimostrare le deroghe dell’agricoltore attivo.

Il compito più importante degli agricoltori e dei Caa – fino al 15 ottobre 2015 – è il secondo caso ovvero la presentazione di domanda di accesso al regime dei piccoli agricoltori, per quelli non iscritti automaticamente da Agea. La valutazione della convenienza ad aderire al regime dei piccoli agricoltori deve tener conto che:

- l’importo definitivo dell’aiuto potrà essere fissato solo successivamente alla determinazione del valore definitivo dei titoli, che avverrà entro il 1° aprile 2016;

- l’importo dei pagamenti accoppiati sarà disponibile solamente dopo l’esame di tutte le domande che, per la zootecnia, si completano solo dopo il 31 dicembre 2015.

Si precisa che, durante l’adesione al regime dei piccoli agricoltori, i titoli sono comunque soggetti al meccanismo di convergenza. In caso di uscita dal regime dei piccoli agricoltori, l’agricoltore può chiedere, ricorrendone i requisiti, tutti gli aiuti previsti dal regime dei pagamenti diretti.

I vantaggi

Gli agricoltori che partecipano al regime hanno una serie di vantaggi:

-   sono esonerati dal greening;

-   la domanda di accesso al sostegno è più semplice;

-   condizionalità e controlli sono semplificati.

Ai sensi dell’art.18 del DM 26/2/2015 n. 1420, gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non richie dono altri aiuti possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata.

Per tutta la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, i beneficiari devono mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli detenuti. In altre parole, il piccolo agricoltore non può diminuire la superficie ammissibile rispetto a quella dichiarata nel 2015.

Come uscire dal regime

Il piccolo agricoltore può decidere di recedere dal regime dei piccoli agricoltore dopo il 2015, ma non potrà più rientrarvi. La presentazione di una domanda unica, dal 2016 in poi, con richiesta di pagamento di uno qualsiasi dei pagamenti diretti, compresa la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale, equivale a richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori. In altre parole, la rinuncia al regime dei piccoli agricoltori è molto semplice: basta presentare la Domanda Unica in un anno qualsiasi.

 

Leggi l'articolo completo di tabelle su Terra e Vita 41/2015

L’Edicola di Terra e Vita

Piccoli agricoltori, scatta la Pac semplificata - Ultima modifica: 2015-10-13T16:23:12+02:00 da Sandra Osti

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