I VOSTRI QUESITI

Nuovi agricoltori, titoli e greening

riserva nazionale
Chi può accedere ai titoli della Pac 2014-2020 e a quali condizioni

Sono un giovane di 36 anni e a novembre 2013 ho aperto la p. Iva agricola per un regime d'affari inferiore a € 7.000 e ho iniziato l'attività nel terreno che era di mio padre. Questo terreno è inferiore all'ettaro e non ha titoli.

Leggendo i vari articoli per accedere alla nuova Pac, mi sono chiesto se posso presentare una domanda di accesso ai titoli della Riserva nazionale come “nuovo agricoltore”. Per far questo sono disposto ad affittare del terreno perché mi serve almeno un ettaro.

­ Ma è sicuro che riesco ad ottenere i titoli?Qual è all'incirca il valore di un titolo dalla riserva?

­ Se acquisto i titoli, devo avere sempre il terreno dove spalmarli?

­ Posso acquistare solo un titolo e fare la domanda di aiuto a maggio 2014? Così ho i requisiti per accedere ai nuovi titoli Pac 2015?

T.R.- email

Un “nuovo agricoltore” può richiedere l'assegnazione di titoli dalla riserva nazionale, tramite una domanda da presentare entro il 15 maggio 2014. Un “nuovo agricoltore” è colui che:

- presenta domanda di accesso alla riserva, per la prima volta, nel 2014;

- nei cinque anni precedenti, non ha esercitato alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola.

Non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro. Il lettore, quindi, deve possedere una superficie di almeno un ettaro, per avere i requisiti di accesso alla riserva nazionale.

Il lettore chiede se è sicuro di ottenere i titoli.

La domanda è legittima, visto che gli agricoltori non hanno la garanzia di accoglimento della domanda, qualora le risorse finanziarie disponibili non fossero sufficienti per soddisfare tutte le richieste.

Dal 2005 al 2013, la riserva nazionale è riuscita a soddisfare le richieste di tutti gli agricoltori che possedevano i requisiti. Ma nel 2014, si potrebbe porre il problema, visto che si annunciano un elevato numero di domande.

Qualora le risorse finanziarie disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste di accesso alla riserva nazionale, trovano applicazione i criteri di priorità, stabiliti dal Decreto ministeriale 13 maggio 2010.

Agea esaminerà le domande presentate, accerterà la presenza delle condizioni di ammissibilità e redigerà una graduatoria, redatta applicando quatto criteri di priorità (v. tab. 1):

- età anagrafica;

- criterio territoriale;

- criterio professionale/istruzione;

- sesso.

Il punteggio massimo ottenibile è di 100 punti.

I titoli dalla riserva nazionale saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base della graduatoria.

Il lettore, avendo 36 anni, ottiene il maggior punteggio nell'ambito dei criteri di priorità, quindi dovrebbe essere abbastanza sicuro di accedere alla riserva nazionale.

Il valore dei titoli della riserva nazionale dipende dalla zona in cui è ubicata l'azienda, secondo i valori riportati in tab. 2.

In alternativa all'accesso alla riserva nazionale, il lettore può acquistare i titoli entro il 15 maggio 2014. Per ricevere il pagamento, l'agricoltore deve abbinare i titoli a corrispondenti ettari di superficie ammissibile.

L'acquisto di titoli consente al lettore di ottenere i pagamenti della Pac nel 2014, ma non per il 2015.

Infatti, i requisiti per l'assegnazione dei nuovi titoli sono tre:

1 - essere agricoltore attivo;

2 - presentare una domanda di assegnazione di titoli entro il 15 maggio 2015;

3 - aver presentato una domanda di aiuto per il 2013.

Il lettore non possiede il “requisito del 2013”. Invece, con l'accesso alla riserva nazionale il problema è risolto. Infatti, l'art. 24 del Reg. Ue 1307/2013 prevede quattro deroghe; una di queste deroghe riguarda proprio la Riserva nazionale: gli Stati membri possono concedere titoli all'aiuto agli agricoltori che non hanno ricevuto pagamenti diretti per il 2013, se nel 2014 ricevono titoli da riserva.

In conclusione, con la domanda di accesso alla riserva nazionale, il lettore potrà acquisire i titoli nel 2014 e anche i nuovi titoli della Pac 2015-2020.

Senza requisito 2013. Vendere assieme titoli e terra

Se un'azienda vende o affitta quest'anno dei titoli a un'altra azienda che non ha mai fatto domanda, come può acquisire il diritto ad avere titoli nel 2015 oltre al fatto di fare una Riserva nazionale nel 2014?

Sull'articolo di TV n.10/2014 si dice che per avere il diritto ad avere titoli nel 2015, il requisito 2013 si può acquisire, se nell'atto di vendita o di affitto si inserisce una clausola, di diritto a ricevere i titoli prendendo anche il requisito 2013 come indicato sul Reg. Ue 1307/2017 (art. 24, part.8), che però non parla specificatamente di “vendita o affitto di requisito 2013” ma più in generale di “trasferire i diritti all'aiuto”.

Quale è la giusta dicitura da inserire nei contratti di affitto o di vendita?

Il problema nasce dalla mancanza del “requisito del 2013”. Infatti, l'assegnazione dei nuovi titoli avverrà sulla base della domanda al 15 maggio 2015, ma con la sussistenza di tre requisiti per l'assegnazione dei nuovi titoli:

- essere agricoltore attivo;

- presentare una domanda di assegnazione di titoli entro il 15 maggio 2015;

- aver presentato una domanda di aiuto per il 2013.

L'agricoltore in questione ha due possibilità per risolvere il “requisito del 2013”:

1 - presentare una domanda alla riserva nazionale nel 2014, se possiede i requisiti per l'accesso alla riserva nazionale;

2 - utilizzare la clausola contrattuale, prevista ai sensi dell'art. 24, par. 8 del Reg. 1307/2013, che prevede la possibilità da parte del proprietario, in caso di vendita o affitto dell'azienda, di trasferire il diritto a ricevere i titoli ad uno o più agricoltori.

La clausola contrattuale è attivabile solo in caso di vendita o affitto di “titoli e terra”. Non è attivabile in caso di vendita di soli titoli.

L'art. 24, par. 8 del Reg. 1307/2013 consente di trasferire, oltre ai titoli e alla terra, tutti i diritti per accedere alla nuova Pac, tra cui anche “requisito del 2013”.

La dicitura da inserire nei contratti di vendita o affitto non è indicata nei regolamenti comunitari, ma può essere sufficiente specificare: “il proprietario trasferisce all'acquirente (affittuario) il diritto a ricevere i titoli all'aiuto ai sensi dell'art. 24, par. 8 del Reg. 1307/2013”.

Valore dei titoli. L'effetto della convergenza 

Ho un'azienda zootecnica di 19 ha di cui 10 in proprietà e 9 in affitto, scadenza 2013.

Nel 2013 ho presentato domanda per ha 19 in quanto sup. ammissibile, avendo quote per ha 22 per un valore totale di € 6.300.

Nel 2014 ho un nuovo affitto per ha 40 più 10 di proprietà con sempre 22 ha di quote; non è possibile la Riserva nazionale in quanto non più giovane.

Volevo sapere se l'importo di € 6.300 nel 2015 mi si spalma su 50 ha e, se è così, si avrà una quota pari a circa 100 €/ha, questo importo quanto aumenterà fino al 2019?

Volevo sapere se il 60% di aumento viene calcolato dal riferimento della media nazionale/regionale o dalla quota del 2015?

L'importo dei pagamenti diretti che l'agricoltore percepirà negli anni 2014-2020 dipenderà dalla scelta nazionale sulla convergenza. Quasi certamente l'Italia sceglierà il cosiddetto “modello irlandese” di convergenza, che prevede un graduale passaggio dal valore dei titoli storici verso valori dei titoli futuri più omogenei senza, pertanto, pervenire al pagamento uniforme nel 2019.

In tal caso, il valore dei titoli sarà fissato nel 2015, sulla base degli importi riferiti al 2014.

Il numero dei titoli assegnati sarà pari al numero di ettari ammissibili indicati nella Domanda unica al 15 maggio 2015.

Il valore unitario iniziale dei titoli dipenderà da due fattori:

- il valore storico (pagamenti ricevuti o valore dei titoli detenuti ), riferito all'anno 2014;

- il numero di ettari ammissibili riferiti all'anno 2015.

Se il valore unitario iniziale è superiore alla media nazionale, il valore dei titoli è destinato a diminuire; se il valore unitario iniziale è inferiore alla media nazionale, il valore dei titoli è destinato ad aumentare.

Nel 2019, tutti i titoli dovranno avere un valore pari ad almeno il 60% della media nazionale, in quanto l'Italia ha scelto le regione “unica” nazionale.

Nel caso in questione, l'importo di € 6.300, che il lettore percepirà nel 2014, si spalma sui 50 ettari nel 2015.

Questo agricoltore avrà un valore unitario iniziale nel 2015 inferiore alla media nazionale; pertanto per effetto della convergenza, il valore dei titoli è destinato ad aumentare dal 2015 al 2019, per arrivare nel 2019 al 60% della media nazionale, pari a circa 170 €/ha.

Nuova azienda. Acquisizione titoli 2013 per trasferimento

Una nuova azienda 2014 che acquisisce titoli tramite un trasferimento da altra azienda (vendita o affitto con terra) o da genitore per decesso di quest'ultimo, quindi non accede alla Riserva Nazionale 2014 e non ha presentato DU nel 2013 , potrà presentare DU nel 2015 ed accedere ai nuovi Titoli?


Nel caso di vendita o affitto, la nuova azienda può acquisire i titoli nel 2015 in base all'art. 24, par. 8 del reg. 1307/2013; nel contratto di vendita o affitto, va messa una clausola contrattuale che trasferisce il “diritto del 2013”.

Nel caso di successione, non ci sono problemi, purché i titoli siano trasferiti per successione.

Titoli storici/1. Riduzione massima del 45% nel 2019

Il valore dei Titoli Storici oppure l'importo che si incasserà nel 2014, subirà una riduzione dal 2015 al 2019 (metodo irlandese) che comporterà una diminuzione del valore max del 30%?

Sembra che vi sarà un'altra riduzione già dal 2015 di quasi il 50%, è confermata? Qual è il motivo di quest'altra riduzione?


Nel 2019, la riduzione massima del valore unitario iniziale (calcolato nel 2015) è del 30%.

Poi occorre tener conto della trattenuta per il pagamento accoppiato (15%) e per i giovani agricoltori (1%). Quindi, la diminuzione del valore del titolo, nel 2019 rispetto al 2014, sarà di circa il 45%.

Titoli storici/2. Spalmato il valore dei pagamenti percepiti

Azienda con 10 Titoli storici porterà nel 2015 solo il VALORE di detti Titoli (o importo incassato 2014) ma con superficie di 20 ha al 15/5/2015.

Il valore (ridotto) sarà spalmato su tutti e 20 gli ettari? In questo caso come saranno assegnati i nuovi titoli sui 10 ha nuovi?

Se invece non saranno spalmati su tutti e 20 gli ettari è esatto dire che il valore (ridotto) sarà assegnato solo su 10 ettari e agli altri 10 saranno assegnati 10 titoli nuovi?


L'Italia è orientata ad utilizzare il criterio dei “pagamenti percepiti” (incassati).

Il valore (ridotto) sarà spalmato su tutti e 20 gli ettari. L'agricoltore riceverà 20 titoli con valore spalmato.

Greening. Pagamenti per tutti gli impegni no

Per il pagamento del Greening sembra ci si orienti a riconoscere tutta la superficie ammissibile e quindi anche quella non abbinata ai titoli. Ma sarà pagato solo alle aziende obbligate a farlo [oltre i 10ha a seminativo (diversificazione e mantenimento pascoli) ed oltre i 15ha a seminativo (aree ecologiche)] oppure anche a tutte le altre (aziende con solo vigneti e oliveti)?

Il pagamento greening sarà pagato a tutte le aziende.Le aziende fino a 10 ettari a seminativo (per la diversificazione) e fino a 15 ettari a seminativo (aree ecologiche) e le aziende con solo vigneti ed oliveti, sono greening per definizione. Pertanto, percepiscono il pagamento greening e non hanno impegni.

Allegati

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Nuovi agricoltori, titoli e greening - Ultima modifica: 2014-04-23T00:00:00+02:00 da Redazione Terra e Vita
Nuovi agricoltori, titoli e greening - Ultima modifica: 2014-04-23T16:21:26+02:00 da Redazione Terra e Vita

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