Agricoltore attivo, così si dimostra il requisito

Titoli definitivi assegnati entro il 1 aprile 2016: ma il percorso è complicato. Le novità spiegate nella Circolare Agea di fine dicembre

Le domande Pac 2015 sono state presentate entro il 15 giugno 2015 e, in parte, sono state completate entro il 10 luglio 2015; il 5 ottobre 2015, Agea ha comunicato i titoli provvisori; a novembre 2015, la maggior parte degli agricoltori ha ricevuto l’acconto del 70% dei pagamenti.

I titoli definitivi saranno assegnati entro il 1° aprile 2016, ma il percorso per arrivare a questa tappa è ancora complicato. La Pac è un cantiere sempre aperto e uno dei temi su cui si hanno ancora molte incertezze e si sta ancora lavorando è quello dell’agricoltore attivo, anche alla luce della complessa normativa nazionale (tab. 1).

Le ultime novità derivano dalla Circolare Agea N. ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015, che ha precisato alcuni aspetti relativi alla dimostrazione del requisito di agricoltore attivo.

I requisiti dell’agricoltore attivo

L’esistenza del requisito di “agricoltore attivo” costituisce una condizione necessaria e imprescindibile per l’ottenimento dei contributi della Pac, sia del primo pilastro (pagamenti diretti) che del secondo pilastro (sviluppo rurale). Il requisito di agricoltore attivo è controllato ogni anno.

L’agricoltore ha ben sei possibilità per dimostrare di essere agricoltore attivo (tab. 2):

  1. pagamenti diretti percepiti nell’anno precedente (2014) sotto una certa soglia: 5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; 1.250 euro nelle altre zone;
  2. iscrizione all’Inps, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) o colono o mezzadro;
  3. titolari di partita Iva, attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014; per le “altre zone”, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale Iva;
  4. proventi totali ottenuti da attività agricole nell’anno precedente (2014) pari ad almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell’anno precedente (2014);
  5. importo annuo dei pagamenti diretti pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente (2014);
  6. la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.

Per i prossimi anni, la normativa rimane invariata, pur cambiando l’anno di riferimento.

Se l’agricoltore non rientra in nessuna di queste casistiche, non è attivo. Tuttavia, le casistiche sono talmente ampie da consentire alla quasi totalità degli agricoltori di dimostrare il requisito di “agricoltore attivo”.

 

Quando è facilmente identificabile

L’individuazione dell’agricoltore attivo è verificata con facilità se il soggetto possiede almeno uno dei seguenti tre requisiti:

  1. agricoltore sotto un certa soglia di pagamenti diretti;
  2. iscrizione all’Inps;
  3. titolari di partita Iva, con codice ATECO 01.

Il Codice ATECO identifica la tipologia di attività economica svolta da un’impresa (ATtività ECOnomiche) e va dichiarato in fase di registrazione della propria attività; può essere aggiornato in caso di avvio di una nuova attività economica all’interno di una stessa impresa.

Il Codice ATECO 01Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi” identifica l’attività agricola.

 

Deroghe di analoga valenza

L’agricoltore, che non possiede uno dei tre precedenti requisiti, può essere ugualmente “attivo” se rientra in una delle tre “deroghe” per dimostrare la significatività dell’attività agricola (tab. 2); queste deroghe hanno la stessa valenza giuridica degli altri requisiti.

 

Attivo anche senza Partita Iva

Un agricoltore part-time, senza Partita Iva, può facilmente dimostrare di essere agricoltore attivo se l’importo annuo dei pagamenti diretti è pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole.

Ad esempio un operaio o un impiegato o un pensionato che nel 2014 ha ottenuto pagamenti diretti per 2.500 euro rientra facilmente in questa fattispecie. Infatti per dimostrare che i pagamenti diretti sono pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole, il suo reddito da operaio o da impiegato o da pensionato non deve essere superiore a 50.000 euro.

Quindi un lavoratore dipendente può essere “agricoltore attivo”, anche se svolge l’attività agricola part-time e non necessita di aprire la Partita Iva né nel 2015 né negli anni successivi. Per tali ragioni, l’agricoltore non deve neanche dimostrare la dichiarazione annuale dell’Iva.

 

Pensioni? Proventi extra-agricoli

La verifica dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività non agricole è eseguita sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali. In altre parole, Agea prenderà in considerazione la denuncia dei redditi del richiedente. La Circolare Agea N. ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015 individua voci e codici del modello di dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (redditi 2014), presentato dall’agricoltore all’Agenzia delle Entrate per il citato controllo della significatività dell’attività agricola.

I redditi da considerare comprendono sia quelli dell’agricoltore dichiarante sia quelli del coniuge; la scelta di includere i redditi del coniuge è assurda, perché penalizza gli agricoltori coniugati rispetto agli agricoltori non coniugati.

La nota Mipaaf n. 6518 del 26 novembre 2015 e la Circolare Agea N. ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015 precisano che la pensione, come le altre rendite (redditi da fabbricati, ecc.), rientra nei proventi da considerare derivanti da attività non agricole.

 

La verifica della qualifica

La verifica della qualifica di “agricoltore attivo”, è eseguita, ove possibile, in via informatica da Agea sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando i dati di altre pubbliche amministrazioni (Inps, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici.

Nei soli casi residuali per i quali l’agricoltore non risulti “agricoltore attivo” a seguito della verifica informatica svolta da Agea e intenda provare detta qualifica, deve presentare all’Organismo pagatore un’idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

In sintesi, l’agricoltore non deve fare nulla, perché il compito della verifica di “agricoltore attivo” spetta ad Agea. Se le verifiche di Agea conducono ad una risposta negativa, l’agricoltore può presentare un’idonea documentazione attestante l’esistenza del requisito “agricoltore attivo”.

Nei prossimi mesi, queste verifiche coinvolgeranno in modo rilevante Agea, gli Organismi Pagatori, i Caa e gli agricoltori. Ribadiamo che l’agricoltore “non attivo” non riceve l’assegnazione dei titoli e i relativi pagamenti.

 

Le tante complessità in essere

L’applicazione e la verifica del requisito dell’agricoltore attivo si sta rivelando molto complessa, con notevoli situazioni di incertezza. Molti agricoltori non hanno ricevuto l’acconto per l’anomalia sulla verifica dell’agricoltore attivo.

Si poteva evitare questa situazione? Sicuramente si, con scelte più semplici e una formulazione giuridica più chiara.

I politici hanno espresso il peggio di sé, formulando una definizione di agricoltore attivo molto complicata, che costringe gli agricoltori e Agea ad un intricatissimo e laboriosissimo lavoro per la dimostrazione dei requisiti e per i relativi controlli.

 

Leggi l'articolo completo tabelle e box informativo su Terra e Vita 02/2016 L’Edicola di Terra e Vita

Agricoltore attivo, così si dimostra il requisito - Ultima modifica: 2016-01-12T17:33:44+01:00 da Sandra Osti

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