Presentazione entro il 12 settembre 2011

    Vino: dichiarazioni di giacenza

    Una circolare dell’Agea ricorda la scadenza e precisa le modalità da seguire nella formulazione e presentazione della dichiarazione

    Le giacenze di vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio 2011, devono essere riportate nella denuncia annuale che deve essere presentata dal 1° agosto 2011 al 10 settembre successivo, come previsto dalla regolamentazione comunitaria. Una circolare dell’Agea ricorda la scadenza e precisa le modalità da seguire nella formulazione e presentazione della dichiarazione facendo subito rilevare che, poiché il termine comunitario del 10 settembre cade di sabato, esso viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo che è il 12 settembre 2011.

    Circa la modalità di presentazione viene anche precisato che la dichiarazione di giacenza può essere inviata per posta all’Agea o consegnata a mano utilizzando il modulo cartaceo con il codice a barre scaricato dal sito del Sian o, in alternativa in maniera telematica utilizzando la procedura sempre del Sian presso i Caa ai quali il soggetto ha dato delega. Si torna quindi alla formula classica della doppia possibilità sia cartacea che informatica dopo il tentativo fatto in passato di far passare solo la procedura informatica, sia attraverso i Caa che direttamente da parte dei soggetti obbligati. Indubbiamente si tratta di un’involuzione procedurale che avrà come conseguenza la possibilità di maggiori errori, sia in fase di presentazione della dichiarazione da parte degli operatori che di successiva acquisizione informatica da parte del Sian e delle società ad esso collegate. Gli operatori residenti nella regione Toscana dovranno inoltrare la dichiarazione al competente organismo pagatore regionale Artea e non a quello nazionale Agea.

    La circolare dell’Agea emanata il 21 luglio 2011 indica i soggetti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione e che sono:

    ·       I consumatori privati;

    ·       I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;

    ·       I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

    In ordine al contenuto della dichiarazione vengono poi fornite alcune precisazioni e cioè:

    a) le quantità da dichiararsi nella dichiarazione di giacenza debbono essere riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio di ogni anno.

    b) le quantità riferite ai vini assunti in carico nel registro di carico e scarico come vini atti a diventare vini a Denominazione di Origine vanno inclusi nel modello di dichiarazione di giacenza nelle caselle pertinenti ai vini DOP medesimi, ciò anche se alle ore 24.00 del 31 luglio tali vini non sono stati ancora certificati dalla competente Camera di Commercio Industria ed Artigianato.

    c) nelle apposite caselle del modello di dichiarazione di giacenza per i “vini”, con o senza IGP, devono essere indicate anche le quantità di vini DOP che hanno subito declassamento in data anteriore al 1° agosto.

    d) i vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio in “conto imbottigliamento” od altro conto lavorazione, di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all’impresa che effettua la relativa prestazione di servizio, devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest’ultima. A tal fine le quantità di prodotto in carico a terzi devono essere annotate nella parte inerente il “commercio” senza necessità di distinzione da quelle eventuali dell’impresa che effettua l’operazione.

    e) nel caso di “depositi all’ingrosso” di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell’impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata, di norma, a cura dello stesso depositante proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico. Tuttavia, nei casi consentiti in cui i predetti vini siano iscritti in registri intestati a trasportatori o ad altri soggetti, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata dal titolare del registro che cura il deposito temporaneo per conto di terzi.

    f) i vini detenuti da coloro che svolgono l’attività di “magazzino all’ingrosso”, da non confondersi con quella di “deposito all’ingrosso” di cui al precedente comma, devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell’impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico.

    g) la codifica di vini DOP da utilizzare è quella sancita dal Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2006 e comunque la codifica è allegata alle istruzioni di compilazione della dichiarazione di giacenza.

    La dichiarazione viene quindi sottoposta a controllo amministrativo per cui la mancata sottoscrizione della stessa e il mancato invio della fotocopia del documento di riconoscimento dell’operatore in luogo dell’autentica della firma costituiscono anomalia che viene corrispondentemente sanzionata con l’applicazione del pagamento di una sanzione pecuniaria. Le anomalia sanzionabili riguardano anche la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA, ove presente, del dichiarante. Se il CUAA non fosse indicato oppure risultasse errato e cioè non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), ciò comporterà ugualmente la segnalazione di un’anomalia della dichiarazione. Occorre prestare attenzione anche alla corretta indicazione della data di nascita in quanto nel caso di errata indicazione, l’Amministrazione procederà alla segnalazione dell’anomalia nella dichiarazione eall’applicazione della relativa sanzione.

    Vino: dichiarazioni di giacenza - Ultima modifica: 2011-08-25T17:32:55+02:00 da Redazione Terra e Vita

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