Agricoltore attivo, tutto quello che c’è da sapere

agricoltore attivo
Le norme sono poco chiare e l'applicazione è complessa. Quando serve la partita Iva e l’iscrizione alla Camera di commercio

L’agricoltore attivo è uno dei temi della Pac 2015-2020 su cui ci sono ancora molte incertezze, a causa della complessa normativa comunitaria e nazionale (tab. 1).

L’agricoltore attivo è un concetto nuovo nella Pac 2015-2020 e persegue lo scopo di selezionare i beneficiari dei pagamenti diretti ai soli agricoltori in attività (active farmers), escludendo gli agricoltori “non attivi”, ossia i soggetti per i quali l’agricoltura non è una parte significativa della propria attività economica.

Dal punto di vista normativo, gli agricoltori e gli operatori del Caa possono fare riferimento alla Circolare Agea N. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 che modifica e sostituisce tutte le precedenti Circolari sull’agricoltore attivo, quindi è una sorta di “testo unico” sull’agricoltore attivo.

I requisiti dell’agricoltore attivo

L’esistenza del requisito di “ agricoltore attivo ” costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento dei contributi della Pac, sia del primo pilastro (pagamenti diretti) che del secondo pilastro (sviluppo rurale).

Il requisito di agricoltore attivo è controllato ogni anno e deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda.

L’agricoltore può dimostrare il requisito di “ agricoltore attivo ” se rientra in una delle seguenti sei fattispecie (tab. 2):

  1. pagamenti diretti percepiti nell’anno precedente sotto una certa soglia: 5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; 1.250 euro nelle altre zone;
  2. iscrizione all’Inps, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) o colono o mezzadro;
  3. titolari di partita Iva, attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014; per le “altre zone”, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale Iva;
  4. proventi totali ottenuti da attività agricole nell’anno precedente pari ad almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell’anno precedente;
  5. importo annuo dei pagamenti diretti pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente;
  6. la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.

Se l’agricoltore non rientra in nessuna di queste casistiche, non è attivo. Tuttavia, le casistiche sono talmente ampie da consentire alla quasi totalità degli agricoltori di dimostrare il requisito di “ agricoltore attivo ”.

Requisiti facilmente identificabili

L’individuazione dell’agricoltore attivo è verificata con facilità se il soggetto possiede almeno uno dei seguenti tre requisiti:

  1. agricoltore sotto un certa soglia di pagamenti diretti;
  2. iscrizione all’Inps;
  3. titolari di partita Iva, con codice Ateco 01.

Il Codice Ateco identifica la tipologia di attività economica svolta da un’impresa (ATtività ECOnomiche) e va dichiarato in fase di registrazione della propria attività; può essere aggiornato in caso di avvio di una nuova attività economica all’interno di una stessa impresa.

Il Codice Ateco 01Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi” identifica l’attività agricola.

L’apertura della partita Iva non è sempre indispensabile e, comunque, non fornisce automaticamente il possesso del requisito di “ agricoltore attivo ”, in quanto doveva essere aperta prima del 1° agosto 2014.

Deroghe di analoga valenza

L’agricoltore, che non possiede uno dei tre precedenti requisiti, può essere ugualmente “attivo” se rientra in una delle tre “deroghe” per dimostrare la significatività dell’attività agricola (tab. 2); queste deroghe hanno la stessa valenza giuridica degli altri requisiti.

 

Fattispecie 1 – Agricoltore sotto una soglia

La prima fattispecie prevede che l’agricoltore è attivo “sotto una certa soglia di pagamenti diretti nell’anno precedente (5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; 1.250 euro nelle altre zone)”.

L’importo dei pagamenti diretti corrisponde all’importo totale dei pagamenti diretti ricevuti dall’agricoltore nell’anno precedente.

Se un agricoltore non ha presentato la Domanda Unica nell’anno precedente, quindi non ha ricevuto i pagamenti diretti nell’anno precedente, si procede ad calcolo “presunto” dei pagamenti diretti ricevuti (vedi box).

 

Fattispecie 2 – Agricoltore iscritto all’Inps

Questa fattispecie è molto semplice; un agricoltore iscritto all’Inps, come Iap (Imprenditore Agricolo Professionale), Cd (Coltivatore Diretto), colono o mezzadro, è “ agricoltore attivo ”.

Questa fattispecie è applicabile per le ditte individuali, non alle società.

 

Fattispecie 3 – Partita Iva

La terza fattispecie richiede il possesso della partita Iva, con codice Ateco 01, che deve essere aperta prima del 1° agosto 2014.

La partita Iva aperta dopo questa data equivale all’assenza di Partita Iva.

Pe le aziende situate in “altre zone”, non è sufficiente il possesso della partita Iva: è necessaria anche la dichiarazione annuale dell’Iva.

Molti agricoltori hanno aperto inutilmente la Partita Iva ai fini della dimostrazione dell’agricoltore attivo; inutilmente perché la partita Iva aperta dopo il 1° agosto 2014 equivale all’assenza di Partita Iva. Inoltre, il requisito dell’agricoltore attivo può essere facilmente dimostrato con altre fattispecie.

 

Fattispecie 4 – Proventi da attività agricole

Questa fattispecie prevede che l’agricoltore è “attivo”, se i proventi totali ottenuti da attività agricole nell’anno precedente rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell’anno precedente.

Pensioni, sono proventi extra-agricoli

La verifica dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività “agricole” e “non agricole” è eseguita sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali. In altre parole, Agea prende in considerazione la denuncia dei redditi del richiedente.

La Circolare Agea N. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 individua le voci ed i codici del modello di dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, presentato dall’agricoltore all’Agenzia delle Entrate, da prendere in considerazione per il suddetto controllo della significatività dell’attività agricola.

I redditi da considerare comprendono quelli dell’agricoltore dichiarante e non quelli del coniuge o di altri componenti della famiglia.

La nota Mipaaf n. 6518 del 26 novembre 2015 e la Circolare Agea precisano che la pensione, come le altre rendite (redditi da fabbricati, ecc.), rientra nei proventi da considerare derivanti da attività non agricole.

 

Fattispecie 5 – Pagamenti diretti almeno il 5% dei redditi extra-agricoli

Un agricoltore (anche part-time), senza Partita Iva, può facilmente dimostrare di essere agricoltore attivo se “l’importo annuo dei pagamenti diretti nell’anno precedente è pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente”.

Ad esempio un operaio o un impiegato o un pensionato che nell’anno precedente ha ottenuto pagamenti diretti per 2.500 euro rientra facilmente in questa fattispecie. Infatti per dimostrare che i pagamenti diretti sono pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole, il suo reddito da operaio o da impiegato o da pensionato non deve essere superiore a 50.000 euro.

Quindi un lavoratore dipendente può essere “ agricoltore attivo ”, anche se svolge l’attività agricola part-time e non necessita di aprire la Partita Iva. Per queste ragioni, l’agricoltore non deve tantomeno dimostrare la dichiarazione annuale dell’Iva.

Come si calcola questa fattispecie?

Facciamo un esempio. Un agricoltore ha percepito nel 2016 (anno precedente al 2017):

- un importo dei pagamenti diretti di 1.500 euro;

- un reddito extra-agricolo di 20.000 euro.

Con questi dati, si evince che l’importo dei pagamenti diretti è pari al 7,5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole. Quindi il lettore è “ agricoltore attivo ” perché l’importo annuo dei pagamenti diretti nell’anno precedente è superiore al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole. Si precisa che, per il requisito di “ agricoltore attivo ”, la normativa prende, come riferimento, i dati dell’anno precedente a quello della Domanda Unica.

Ad esempio, per il 2017, occorrerà fare riferimento all’importo dei pagamenti diretti percepiti nel 2016 (anno precedente) e ai proventi totali ottenuti da attività non agricole nel 2016 (anno precedente) e così via.

Se un agricoltore non ha presesentato la Domanda Unica nell’anno precedente, i pagamenti diretti si calcolano in modo “presunto” (vedi box).

 

Fattispecie 6 – L’oggetto sociale è l’attività agricola

Questa fattispecie prevede che l’agricoltore è “attivo”, se l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come attività agricola nell’oggetto sociale nel registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente.

La Circolare Agea N. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 precisa che:

- le persone giuridiche sono “ agricoltore attivo ”, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 2 del D.lgs. n. 99/2004 che stabilisce che “la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile deve contenere l’indicazione di società agricola, a condizione che la stessa persona giuridica sia in possesso di partita Iva attiva in campo agricolo con codice Ateco agricoltura 01, ovvero per le persone giuridiche che in ogni caso siano iscritte alla Cciaa e siano titolari di partita Iva attiva in campo agricolo con codice Ateco agricoltura 01 principale”;

- le persone fisiche sono “ agricoltore attivo ”, se l’agricoltore è iscritto alla Cciaa e se è titolare di partita Iva attiva in campo agricolo con codice Ateco agricoltura 01 principale.

La verifica dell’agricoltore attivo

La verifica della qualifica di “ agricoltore attivo ”, è eseguita, ove possibile, in via informatica da Agea sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel Sian sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (Inps, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici.

Nei soli casi residuali per i quali l’agricoltore non risulti “ agricoltore attivo ” a seguito della verifica informatica svolta da Agea ed intenda provare detta qualifica, deve presentare all’Organismo pagatore un’idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

In sintesi, l’agricoltore non deve fare nulla, perché il compito della verifica di “ agricoltore attivo ” spetta ad Agea. Se le verifiche di Agea conducono ad una risposta negativa, l’agricoltore può presentare un’idonea documentazione attestante l’esistenza del requisito “ agricoltore attivo ”.

La complessità dell’applicazione

L’applicazione e la verifica del requisito dell’agricoltore attivo si sta rivelando molto complessa, con notevoli situazioni di incertezza. Molti agricoltori non ricevono i pagamenti per l’anomalia sulla verifica dell’agricoltore attivo.

Si poteva evitare questa situazione? Sicuramente si, con scelte più semplici e una formulazione giuridica più chiara.

I politici hanno espresso il peggio di sé, formulando una definizione di agricoltore attivo molto complicata, che costringe gli agricoltori e Agea ad un intricatissimo e laboriosissimo lavoro per la dimostrazione dei requisiti e per i relativi controlli.

 

E SE L’ANNO PRECEDENTE L’AGRICOLTORE NON HA PRESENTATO DOMANDA?

La fattispecie 1 e la fattispecie 5 dell’agricoltore attivo fanno riferimenti ai pagamenti diretti ricevuti dall’agricoltore nell’anno precedente.

Come si calcolano i pagamenti nell’anno precedente se un agricoltore non ha presentato la Domanda Unica, quindi non ha ricevuto i pagamenti?

In tale situazione la normativa prevede: “Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili le prove dei proventi di attività non agricole, l’importo è ottenuto moltiplicando il numero di ettari ammissibili dichiarati dall’agricoltore nell’anno di presentazione della domanda di aiuto per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l’anno fiscale più recente” (vedi Circolare Agea n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 - pag. 9).

Il pagamento medio nazionale per il 2014 è di 397,15 euro/ha, come stabilito dalla Circolare Agea n. ACIU.2015.428 del 29 settembre 2015.

Il pagamento medio nazionale per il 2015 è di 393,34 euro/ha, come stabilito dalla Circolare n. Agea.2016.36033 del 12 ottobre 2016.

Ad esempio, un agricoltore che nel 2016 ha presentato una Domanda Unica per 3 ettari, ma nel 2015 non ha presentato la Domanda Unica; vuole sapere se può rientrare nell’agricoltore attivo “sotto una certa soglia”. Deve moltiplicare 3 ettari (numero di ettari ammissibili dichiarati dall’agricoltore nell’anno di presentazione della domanda di aiuto) per 393,34 euro/ha (pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro); l’importo dei pagamenti diretti ricevuti dall’agricoltore nell’anno precedente è pari a 1.180,02 euro, quindi è “agricoltore attivo” nella fattispecie 1 “sotto una certa soglia”.

 

Leggi l’articolo su Terra e Vita 18/2017 L’Edicola di Terra e Vita

Agricoltore attivo, tutto quello che c’è da sapere - Ultima modifica: 2017-05-31T11:08:26+02:00 da Barbara Gamberini

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